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SVISTE FORMALI: ULTIME BATTUTE PER SFRUTTARE LA REMISSIONE IN BONIS
La regolarizzazione delle mere dimenticanze prevede il pagamento di una sanzione fissa, pari a 258 euro, da versare con il modello F24, senza possibilità di compensazione Scelta non espressa, comunicazione mai inviata: entro il 30 settembre il rimedio è la remissione in bonis. Attraverso questo istituto, introdotto dall’articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012, la fruizione di alcuni benefici fiscali o l’accesso a determinati regimi opzionali, condizionati da preventive comunicazioni, è ancora possibile, ma nel termine di presentazione della prima dichiarazione utile, cioè il 30 settembre prossimo. È, in sostanza, una particolare forma di ravvedimento operoso pensata per evitare che piccole dimenticanze, relative ad adempimenti formali non eseguiti nei tempi giusti, sbarrino la strada al contribuente che, avendo i requisiti sostanziali, desidera fruire di agevolazioni fiscali o di regimi opzionali.
Ma quali sono gli adempimenti sfuggiti, e a chi?
I casi sanabili con la remissione in bonis entro il prossimo 30 settembre (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), riguardano:
- le società di capitali che hanno deciso di optare per la trasparenza fiscale, per il triennio 2013-2015, e non hanno presentato il modello per comunicare la scelta entro il 31 dicembre 2013
- i contribuenti Ires che vogliono entrare nel regime di tassazione del consolidato fiscale, per il triennio 2014-2016, ma non hanno inviato il modello per l’opzione, entro il 16 giugno 2014
- gli enti e le società controllanti che intendono avvalersi della facoltà di adesione al regime di liquidazione e versamento dell’Iva di gruppo per l’anno 2014, ma non hanno trasmesso il modello Iva 26 entro il 17 febbraio 2014 • le società di persone e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, che, per l’anno d’imposta 2014, intendono determinare la base imponibile Irap secondo le regole previste per le società di capitali, e non hanno presentato il modello per l’opzione
- le imprese marittime, che hanno deciso di aderire al regime della tonnage tax dal periodo d’imposta 2014 e hanno dimenticato di inviare l’apposito modello per comunicare la scelta entro lo scorso 31 marzo. Usufruiscono della remissione in bonis anche gli enti associativi che hanno trascurato di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, nei tempi previsti (entro 60 giorni dalla costituzione per gli enti “nuovi”, entro il 31 marzo di ogni anno, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati), il modello Eas.
I punti fermi della sanatoria
Per accedere alla regolarizzazione, è necessario che:
- la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/2012, ha ricordato che, in caso di accesso, ispezione, verifica o di altra attività amministrativa di accertamento, riguardante settori impositivi diversi da quello a cui si riferisce il beneficio fiscale o il regime opzionale, non preclude l’opportunità di avvalersi della remissione in bonis attraverso la successiva trasmissione della comunicazione o l’assolvimento dell’adempimento fiscale richiesto
- “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”, per accedere a regimi agevolati o a benefici fiscali, devono essere posseduti alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’effettuazione del relativo adempimento formale
- la comunicazione deve essere effettuata o l’adempimento richiesto va eseguito “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”. Con tale espressione, si intende il termine ordinario di presentazione di Unico e non ha alcuna rilevanza il “periodo di tolleranza” di 90 giorni previsto dall’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998.
La penalità
Correre ai ripari tramite questo tipo di ravvedimento costa 258 euro.
Perché la remissione funzioni, oltre che provvedere alla presentazione della comunicazione o all’adempimento, occorre effettuare contestualmente il pagamento della sanzione. Il codice tributo che la individua, da riportare nell’F24, è 8114.
Una raccomandazione: la sanzione non può essere versata compensando con crediti eventualmente disponibili.
Fonte: Fisco oggi
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