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MOROSITÀ: IL CONDUTTORE NEL CASO DI MOROSITÀ DEVE ESTINGUERE IL DEBITO NEL TERMINE DI GRAZIA

La Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza 07.09.2016 n. 17692, seguendo il principio già espresso da Cass. n. 13407/2001, a norma dell’art. 55 della legge n. 378/1978, il comportamento del conduttore che sana la morosità, in ambito del procedimento d’intimazione di  sfratto, deve consistere nel pagamento di tutto quanto dovuto per canoni, oneri accessori, interessi e spese fino alla scadenza del termine di grazia concesso dal Giudice , non solo quanto intimato con l’atto di sfratto.

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