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LOCAZIONE: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIZI DELL’IMMOBILE
Quando il conduttore di un appartamento voglia chiedere la risoluzione del contratto di locazione per vizi dell’immobile locato dovrà egli stesso provare che esistano i vizi lamentati. Compete invece al locatore provare che i vizi erano conosciuti o conoscibili dal conduttore al momento della sottoscrizione del contratto, ovvero provare di aver senza colpa ignorato i vizi al momento della consegna dell'immobile. Lo sancisce la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2348 del 10.02.2017, emessa dalla III Sezione Nel caso in oggetto si valutava la richiesta da parte del conduttore di risoluzione del contratto e risarcimento danni perchè l’immobile locato era inidoneo all’uso convenuto (abitativo). La domanda del conduttore era stata accolta sia in Tribunale che in Corte d’Appello, il locatore aveva poi proposto ricorso in Cassazione. Prendiamo spunto da questa sentenza per raccomandare sia ai proprietari locatori che agli aspiranti di inquilini di verificare ben prima della firma del contratto la idoneità dell'immobile all'uso per cui viene locato, e riportare sul contratto anche questo elemento.
Tonino Veronesi
Presidente Assoproprietari Bologna
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