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LO SFRATTO: FINITA LOCAZIONE, MOROSITA, NECESSITA’.
E’ uno degli argomenti di cui nessuno vorrebbe mai parlare, perché spesso va ad incidere fortemente in maniera negativa sul proprietario di un immobile che desidera rientrarne in possesso alla scadenza del contratto ,oppure perché l’inquilino non paga l’affitto.
Sono sempre casi spinosi, in particolare quelli in cui l’inquilino non può pagare perché in difficoltà economiche, d'altronde il proprietario non può permettersi di avere solo spese, per questi ultimi casi tra l’altro esiste in Emilia Romagna un fondo per aiutare queste famiglie affittuarie che sono morose senza colpa.
QUANDO SI PUÒ CHIEDERE LO SFRATTO?
- Il proprietario può ricorrere alle vie legali dopo la scadenza del contratto se il conduttore non lascia l’appartamento. E il giudice lo imporrà per mezzo di un provvedimento esecutivo.
- Il secondo caso riguarda la morosità, in questo il provvedimento può essere richiesto in ogni momento, qualora l’affittuario si renda inadempiente all’obbligo del pagamento del canone.
- Il terzo caso è quello dello sfratto per necessità, quando il locatore intende riutilizzare l’immobile con i motivi indicati dalla legge.
Vista l’evidente delicatezza dell’argomento (nessun proprietario è contento di dovere dare uno sfratto), è sempre consigliabile agire con prudenza, seguendo correttamente tutto l’iter previsto dalla legge ,senza improvvisare azioni estemporanee che portano sempre ulteriori problematiche.
Tonino Veronesi
Presidente Assoproprietari Bologna
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