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LA SUCCESSIONE DEL CONTRATTO

In base all’art. 6 della Legge 392/78 in caso di morte dl conduttore subentrono nei doveri e nei diritti derivanti dal contratto, il coniuge, gli eredi e i parenti affini con lui abitualmente conviventi. In caso di separazione, scioglimento o cessazione del matrimonio succede al conduttore il coniuge al quale il giudice ha attribuito il diritto di abitazione.

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