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L’INQUILINO DEVE CONSENTIRE LA VISITA DELL’APPARTAMENTO IN VENDITA.
Il Conduttore (inquilino) che non consente di fare visitare l’immobile in vendita deve risarcire i danni causati al proprietario dell'immobile.
L'affittuario che non rispetta l'obbligo, contrattualmente assunto, di far visitare l'immobile agli aspiranti acquirenti. Infatti, l'impedimento dell'accesso del proprietario in un immobile dallo stesso destinato alla vendita è in sé idoneo a pregiudicare le trattative e la possibilità stessa dell'alienazione.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19543 depositata il 30 settembre 2015, che conferma la condanna del conduttore a consentire l'accesso all'abitazione una volta alla settimana per almeno due ore con esclusione dei giorni festivi, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.
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