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IL DEPOSITO CAUZIONALE PUÒ TRASFORMARSI NEGLI ULTIMI CANONI DI LOCAZIONE?

No il conduttore non ha diritto di trasformare autonomamente il deposito cauzionale, o parte di esso, in canone di locazione. Molto spesso il concetto è espresso chiaramente nei contratti di locazione ma anche non lo fosse la legge dice che non si può.

IL deposito cauzionale.
L'art. 11 della legge n. 392/78 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) specifica che “il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno”.
La giurisprudenza poi afferma  “la funzione deposito cauzionale previsto dall'art. 11 della legge 27 luglio 1978 n. 392, è di garantire il locatore per l'adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore, e quindi non soltanto di quello del pagamento del canone ma anche quello di risarcimento dei danni per l'omesso ripristino dei locali.
L'obbligazione del locatore di restituirlo sorge al termine della locazione, non appena sia avvenuto il rilascio dell'immobile locato, di talchè, ove l'accipiens invece lo trattenga, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione (Cass., 21.4.2010 n. 9442; Cass., 15.10.2002 n. 14655; Cass., 9.11.1989 n. 4725) (così, Trib. Salerno 11 febbraio 2015 n. 620).

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