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IL CONDUTTORE DEVE RILASCIARE L’APPARTAMENTO TINTEGGIATO?

Spesso nostri Associati e Proprietari Immobiliari di Bologna ci pongono questa domanda: “Quando l’inquilino lascia l’appartamento lo deve tinteggiare (o imbiancare come si dice a Bologna)”?

Per dare risposta al quesito bisogna verificare: le norme generali, il contenuto del contratto e la prassi che viene applicata normalmente sull'argomento, in quanto non vi è una specifica disciplina. L’Art. 1590 del codice civile recita che: “Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà. Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate “

Il conduttore quindi ha l’obbligo di mantenere l’immobile in buono stato e di riconsegnarlo nello stato in cui lo ha ricevuto salvo il deterioramento e il consumo risultante dal normale uso. In alcuni contratti come ad esempio quelli liberi con durata 4+4 può essere prevista una clausola in cui si indica che l’immobile viene consegnato completamente “tinteggiato a nuovo” e pertanto l’inquilino alla riconsegna è tenuto a ritinteggiarlo, tuttavia qualora l’inquilino all’inizio del contratto avesse provveduto ad imbiancare la cosa locata a proprie spese non è tenuto a riconsegnarlo imbiancato.

Ricordiamo che in caso di tinteggiatura dell’immobile con colori differenti che non siano stati preventivamente concordati con la proprietà il conduttore è tenuto a ripristinare il colore originale.

Il consiglio che diamo ai nostri Associati al momento della stipula del contratto è quello di inserire una clausola specifica al fine di evitare equivoci e problematiche al termine del contratto di locazione.

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