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I CONTRATTI

La definizione di contratto è riportata all’interno del codice civile e, più specificamente, nell’art.1321:

tale disposizione definisce il contratto come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico di natura patrimoniale.

Il contratto è espressione dell’autonomia negoziale, che viene intesa quale potere delle parti di autoregolamentare i propri interessi (art.1322 c.c.), e può essere sia bilaterale che plurilaterale, purché si perfezioni con il successivo consenso di due o più parti.

Il contratto si caratterizza anche per la sua patrimonialità, in quanto ha per oggetto rapporti che hanno una valenza economica.

Dei contratti possiamo fare diverse classificazioni:

  1. Perfezionamento del vincolo contrattuale.

in base al perfezionamento del vincolo contrattuale vi sono:

  • contratti consensuali, che costituiscono la maggioranza e si perfezionano con il semplice consenso (la compravendita di un’automobile si perfeziona quando si forma l’accordo tra il venditore e il compratore, indipendentemente dalla consegna del veicolo);
  • contratti reali, che richiedono, ai fini del loro perfezionamento, non solo il consenso delle parti, ma anche la consegna della cosa, che, pertanto, non è un effetto obbligatorio del contratto, ma un elemento costitutivo dello stesso (si pensi, ad esempio, al comodato o al mutuo).
  1. Tempo dell’esecuzione.

In base al tempo dell’esecuzione abbiamo:

  • contratti a esecuzione istantanea, che sono quelli che esauriscono i loro effetti in un solo istante o all’atto della conclusione del negozio (esecuzione immediata) o in un momento successivo (esecuzione differita);
  • contratti di durata, che sono quelli la cui esecuzione si protrae nel tempo o in modo continuo o a intervalli.
  1. Effetti del contratto.

In base agli effetti del contratto possiamo distinguere tra:

  • contratti a effetti obbligatori, che sono quelli che danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio. Non fanno sorgere diritti reali, ma solo diritti personali;
  • contratti a effetti reali (o traslativi), che sono quelli che producono, come effetto, il trasferimento della proprietà di un bene determinato o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su un bene determinato (art. 1376 c.c.).

Si precisa che i contratti a effetti reali sono, dal punto di vista del perfezionamento della volontà, consensuali:

per il trasferimento o per la costituzione del diritto, è, infatti, sufficiente il consenso delle parti legittimamente manifestato;

non è quindi necessaria la consegna, che vale solo ad effetti possessori.

  1. Nesso tra le attribuzioni patrimoniali.

In base al nesso tra le attribuzioni patrimoniali abbiamo:

  • contratti a prestazioni corrispettive, che si caratterizzano per il fatto che gli stessi generano due attribuzioni patrimoniali contrapposte e che tra le due prestazioni si stabilisce uno speciale nesso di corrispettività che consiste nella interdipendenza fra esse;
  • contratti unilaterali, che sono quei contratti che, pur implicando l’esistenza di due parti e due distinte dichiarazioni di volontà, generano l’obbligo della prestazione per una sola parte, che si trova nella posizione esclusiva di debitore.
  1. Rapporto tra i corrispettivi.

In base al rapporto tra i corrispettivi, nei contratti a prestazioni corrispettive, possiamo distinguere tra:

  • contratti di natura aleatoria, ovverosia quelli in cui l’entità o l’esistenza della prestazione o della controprestazione è collegata a un elemento incerto, e nei quali, pertanto, il rischio contrattuale (cd. alea) è più ampio e assume rilevanza causale. Ne sono degli esempi i contratti di assicurazione, di gioco, di scommessa, di vendita di cose future;
  • contratti commutativi, nei quali, fin dal momento della conclusione, ciascuna delle parti conosce l’entità del vantaggio e del sacrificio che riceverà dal contratto medesimo.

Tonino Veronesi

Presidente Assoproprietari

da Confappi

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