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FOTOVOLTAICO SU IMMOBILI VINCOLATI: SERVE SEMPRE L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Urbanistica in genere Il D.M. 19/05/2015 aveva escluso, per l’installazione dei piccoli impianti fotovoltaici, con potenza inferiore ai 20 kW, integrati anche in aree o su edifici vincolati, la necessità di richiedere l’autorizzazione paesaggistica. Sul punto, però, si è espresso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ha dichiarato la previsione inapplicabile.
La questione è contenuta nel Parere dell’Ufficio Legislativo, protocollo n. 7716 in data 15/03/2016. In questo atto, il Mibact chiarisce come il D.M. 19/05/2015 sia oggettivamente fonte normativa inidonea a derogare alle disposizioni del D.Leg.vo 42/2004, e pertanto la disposizione di cui all’art. 4, comma 3, del medesimo decreto, non sia applicabile.
Al contrario, la disposizione da applicare nei casi del piccolo fotovoltaico è quella del Dpr 139/2010 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità), relativa all’installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq, fatta eccezione però per gli interventi da realizzarsi nelle zone “A” di cui al D.M. 1444/1968 e nelle aree vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 42/2004. Nel caso di edifici vincolati – precisa anche una nota ministeriale - «allorquando tali impianti ricadano in aree o su immobili sottoposti a vincoli ed eccedano i limiti ivi menzionati - prevede in realtà non già una "liberalizzazione", bensì l’assoggettamento a procedura di autorizzazione paesaggistica "ordinaria", poiché l’esclusione di tali vincoli dalla semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica conduce non certo all’esclusione di ogni forma di tutela ma al rafforzamento della stessa mediante per l’appunto l’esclusione dalla semplificazione e la previsione del regime autorizzatorio ordinario».

Fonte: Confappi

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