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CONTRATTI DI LOCAZIONE, TUTTE LE NOVITÀ DEL 2016
In base a quanto stabilito dalle nuove disposizioni della legge di Stabilità 2016, quando si stipula una nuova locazione con un contratto a norma di legge, il locatore (proprietario) ha l’obbligo di registrarlo entro 30 giorni.
Ma cosa accade se il contratto non viene registrato entro il termine stabilito?
Nel caso in cui non si effettui la registrazione del contratto entro 30 giorni dalla stipula, il contratto - anche se scritto e firmato da entrambe le parti, per la legge non esiste. Il comma 6 dell’articolo 13 concede la facoltà al conduttore, nel caso di omessa registrazione nei termini, di ricorrere avanti l’autorità giudiziaria al fine di fare “accertare l’esistenza del contratto” e di chiedere al giudice di determinare il canone dovuto nella misura non superiore al valore minimo definito dall’articolo 2 della medesima legge.
Invio della registrazione all’inquilino e all’amministratore
L’articolo 13, della nuova Legge di Stabilità 2016 impone al locatore – entro 60 giorni dalla registrazione – di comunicare l’avvenuta registrazione all’inquilino e all’amministratore del condominio in cui si trova l’unità immobiliare locata, anche ai fini della tenuta dell’anagrafe condominiale disciplinata dall’articolo 1130 del Codice civile. Ma cosa va comunicato? Si deve comunicare la sola avvenuta registrazione, non dei dettagli della registrazione (durata, canone, eventuale opzione per la cedolare secca), che non entrano nell’anagrafe condominiale.
Clausole nulle nel contratto di locazione
Sono considerate nulle tutte quelle clausole del contratto che prevedono una durata inferiore a quella prevista dalla legge oppure un canone superiore a quello risultante dal documento scritto e registrato. Nel caso in cui il contratto preveda una durata inferiore a quella prevista dalla legge, la durata del contratto viene automaticamente sostituita con quella legale.
C’è poi il caso in cui il contratto preveda un canone superiore a quello risultante dal documento scritto e registrato. Qui il legislatore ha fatto riferimento al “doppio contratto”, di cui uno solo viene registrato, mentre l’altro viene solo scambiato o rimane nell’ambito dei “taciti accordi”. Il legislatore non considera né il contratto privo di registrazione né l’accordo verbale e al conduttore viene data la possibilità di richiedere (in qualsiasi momento della durata del contratto o entro 6 mesi dalla riconsegna del bene) la restituzione di tutte le maggiori somme versate rispetto a quelle risultanti dal contratto registrato.
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