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CONTRATTI DI LOCAZIONE: DEDUZIONE DAL 15% AL 5%
Con la riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) , viene modificato, a partire dal 2013, il regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione. La riforma prevede, la riduzione della percentuale di deduzione forfettaria dei redditi prodotti dalla locazione degli immobili, che passerà dall’attuale 15% al 5%. Il comma 4-bis dell’articolo 37 del TUIR dispone che, “qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione”; statuisce che il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta. In seguito alla modifica, per i fabbricati concessi in locazione, il reddito fondiario sarà determinato, assumendo il maggior ammontare tra il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5%, e la rendita catastale iscritta in Catasto. Non viene modificata la deduzione forfettaria prevista per i fabbricati situati aVenezia centro, nelle isole della Giudecca, a Murano e Burano, fissata al 25%, e nemmeno quella prevista per gli immobili di interesse storico-artistico, fissata al 35%.
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