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COMUNICAZIONE ALLA P.S. PER LE LOCAZIONI: ABROGAZIONE CON LIMITI

Locazioni in genere. Niente più comunicazione di pubblica sicurezza in caso di locazione di immobili e successiva registrazione. La novità (si fa per dire) è contenuta in un altro decreto legge (20 giugno 2012, n. 79). “Si fa per dire”, perché la stessa disposizione era già prevista nell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che si è andati a sostituire, precisandolo.

La comunicazione era un modulo previsto dall'articolo 12, dl 21 marzo 1978, n. 59, emanato ai tempi delle brigate rosse a scopo anti-terrorismo. Chiunque cedesse in compravendita, in locazione o comodato un immobile per un tempo superiore a un mese doveva compilarlo e presentarlo entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, indicando l’ esatta ubicazione, le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assumeva la disponibilità del bene dando gli estremi del documento di identità o di riconoscimento. Per chi non lo faceva, c’era una sanzione da ì 103 a 1.549 euro .

L’obbligo era stato già cancellato per le compravendite (art. 5, comma 4, d.l. 13 maggio 2011, n. 70) e ora lo è per le locazioni regolarmente registrate: quelle sotto la durata di un mese (per esempio gli affitti vacanze) non sono mai state coinvolte.

Attenzione, però: la regolare registrazione della locazione “assorbe” l’obbligo, non lo elimina. Ciò significa che chi fa una locazione in nero, che non registra presso l’Ufficio o telematicamente, continua ad avere l’obbligo di Comunicazione a polizia o carabinieri. Pertanto, oltre alle varie conseguenze derivanti dall’affitto in nero (sanzioni fiscali, sanzioni civili, regolarizzazione del contratto a canone ridotto), dovrebbe ancora pagare la multa per la mancata comunicazione, da 103 a 1.549 euro, appunto.

La comunicazione andrà fatta, con un diverso modulo ancora da predisporre, per i contratti di comodato verbali, che consono soggetti a registrazione (il caso tipico è quello del figlio che abita una casa lasciata a disposizione dai suoi genitori).

Fonte: Confappi

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