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CIN: NUOVA ADEMPIENZA PER "AFFITTI BREVI"

CIN-
CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE
Un obbligo al fine di favorire la chiarezza sul mercato in questo particolare contratto di locazione.
Il coordinamento informativo dei dati della P.A. e la sicurezza del territorio, l’art. 13-ter del DL n. 145/2023 (cd. “decreto Anticipi”) ha previsto per le unità immobiliari oggetto di locazione per finalità turistiche o destinate alle locazioni brevi, nonché le strutture turistico-ricettive, ed Extra alberghiere (B&B, ecc.) l’obbligo di un nuovo Codice identificativo nazionale (cd. CIN), uniformando quelli già rilasciati a livello locale (che possono continuare ad esistere e ad essere previsti a livello locale).
Il CIN è attribuito previa presentazione di apposita istanza da parte del
locatore/titolare della struttura turistica ricettiva tramite apposita procedura automatizzata gestita telematicamente dal Portale del Ministero del Turismo.
Il CIN:
va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.
Va specificato ovunque pubblicato e comunicato anche da parte dei soggetti che esercitano l'attività di agente immobiliare e dai portali telematici.
Il Legislatore ha introdotto inoltre CIN: NUOVA ADEMPIENZA PER "AFFITTI BREVI"
CIN-
CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE
Un obbligo al fine di favorire la chiarezza sul mercato in questo particolare contratto di locazione.
il coordinamento informativo dei dati della P.A. e la sicurezza del territorio, l’art. 13-ter del DL n. 145/2023 (cd. “decreto Anticipi”) ha previsto per le unità immobiliari oggetto di locazione per finalità turistiche o destinate alle locazioni brevi, nonché le strutture turistiche.
Il CIN è attribuito previa pre
La legge ha introdotto inoltre specifici obblighi in materia di sicurezza degli impianti, prevedendo la necessità che le unità immobiliari siano dotate di:
dispositivi per la rilevazione del gas funzionanti;
estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, in ragione di 1 ogni 200 mq di pavimento, con un minimo di 1 estintore per piano.
Presidente Assoproprietari

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