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TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DIRETTAMENTE? L’IMU È RIDOTTA!
La disciplina dell’IMU prevede delle agevolazioni per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali (IAP).
In particolare, l’art. 13 comma 8-bis del DL 6 dicembre 2011 n. 201 prevede una riduzione della base imponibile IMU (riduzione già prevista per l’ICI, ma fino all’importo di 129.114 euro) per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali , iscritti nella previdenza agricola, purché condotti dai medesimi.
Questi terreni, per la quota del loro valore complessivo non superiore a 6.000 euro, sono esclusi dall’IMU.
Questi terreni, per la quota del loro valore complessivo non superiore a 6.000 euro, sono esclusi dall’IMU.
Per l’eccedenza, la base imponibile è poi ridotta:
- del 70%, per la quota del valore complessivo dei terreni superiore a 6.000 euro ma non a 15.500 €;
- del 50%, per la quota del valore complessivo dei terreni superiore a 15.500 euro ma non a 25.500 €;
- del 25%, per la quota del valore complessivo dei terreni superiore ai 25.500 euro ma non a 32.000€.
L’agevolazione si applica soltanto nel caso in cui i terreni siano posseduti e condotti direttamente dal coltivatore diretto o dallo IAP, iscritto nella previdenza agricola. Inoltre, il beneficio è esteso anche alle società “agricole” ( DLgs. n. 99/2004) ed ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d’imposta riservata allo Stato.
- del 70%, per la quota del valore complessivo dei terreni superiore a 6.000 euro ma non a 15.500 €;
- del 50%, per la quota del valore complessivo dei terreni superiore a 15.500 euro ma non a 25.500 €;
- del 25%, per la quota del valore complessivo dei terreni superiore ai 25.500 euro ma non a 32.000€.
L’agevolazione si applica soltanto nel caso in cui i terreni siano posseduti e condotti direttamente dal coltivatore diretto o dallo IAP, iscritto nella previdenza agricola. Inoltre, il beneficio è esteso anche alle società “agricole” ( DLgs. n. 99/2004) ed ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d’imposta riservata allo Stato.
Di conseguenza, la riduzione non potrà essere applicata all’ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto.
Come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanze, l’agevolazione si applica nel caso in cui in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
Come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanze, l’agevolazione si applica nel caso in cui in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
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