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STESSO TRATTAMENTO PER GLI OMAGGI, AI FINI IVA E PER LE IMPOSTE DIRETTE
La soglia di detraibilità del tributo sui beni di modico valore, “regalati”, è stata equiparata, dal “decreto semplificazioni”, a quella prevista dal Tuir ai fini della deducibilità Con l’articolo 30 del Dlgs 175/2014 (pubblicato il 28 novembre 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 277), è stata elevata a 50 euro la soglia di detassazione Iva sugli omaggi.
La decorrenza della disposizione riguarda le operazioni effettuate dallo scorso 13 dicembre. Prima della modifica normativa, la detrazione dell’Iva era ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore a 25,82 euro (articolo 19-bis.1, comma 1, lettera h), Dpr 633/1972).
Con l’entrata in vigore della nuova soglia di detraibilità, l’imposta sul valore aggiunto per gli acquisti effettuati fino allo scorso 12 dicembre è detraibile se il valore unitario del bene non è superiore a 25,82 euro, mentre, per quelli effettuati dal 13 dicembre in poi, lo è se il valore del bene non supera 50 euro. In caso contrario, cioè in caso di valore unitario superiore a 25,82 euro, fino al 12 dicembre, ovvero a 50 euro, dal 13 dicembre, l’Iva è da considerare indetraibile.
Modifiche normative
Le modifiche che l’articolo 30 ha apportato al Dpr 633/1972 riguardano il trattamento delle cessioni di beni a titolo gratuito (articolo 2, comma 2, n. 4), il trattamento delle prestazioni di servizi a titolo gratuito (articolo 3, comma 3) e l’indetraibilità dell’Iva sulle spese di rappresentanza, fatta eccezione per quelle di modico valore (articolo 19-bis.1, comma 1, lettera h).
L’intervento consiste esclusivamente nella sostituzione delle parole “a lire cinquantamila” con “ad euro 50,00”. Le variazioni del “decreto semplificazioni” sono in linea con le modifiche apportate al Tuir (articolo 108, comma 2) dalla legge 244/2007, che innalzò a 50 euro la soglia unitaria di deduzione del costo dei beni destinati a essere “omaggiati”. Adesso, pertanto, è risolto il disallineamento operativo esistente tra detrazione Iva e deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.
Diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione può essere fatto valere al momento in cui l’imposta diviene esigibile, quindi, al momento di effettuazione dell’operazione. Per individuarlo, occorre far riferimento alle disposizioni dell’articolo 6 del Dpr 633/1972. La nuova soglia deve ritenersi applicabile, in linea di principio, alle cessioni di beni spediti o consegnati e alle prestazioni rese a partire dal 13 dicembre 2014. Il riferimento alla consegna o spedizione vale, non solo ai fini dell’esclusione dall’Iva (articolo 2, comma 2, n. 4), ma anche in previsione della detraibilità da parte dell’acquirente (articolo 19-bis.1, comma 1, lettera h). In linea generale, quindi, la tassazione delle operazioni gratuite sopra i 50 euro si realizza all’atto dell’acquisto, attraverso l’indetraibilità stabilita dall’articolo 19-bis.1, mentre le operazioni sotto la soglia di 50 euro sono totalmente detassate.
Ambito di applicazione
Quanto finora detto, si riferisce alla detraibilità dell’Iva sull’acquisto di beni destinati a essere omaggi, non rientranti nell’attività d’impresa. Diversamente, nell’ipotesi di beni-omaggio oggetto dell’attività propria dell’impresa, l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile indipendentemente dal valore del bene, mentre la successiva cessione gratuita è imponibile, sempre a prescindere dal valore.
Fonte: sito Agenzia delle Entrate
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