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PARTITA IVA INATTIVA? DA CHIUDERE ENTRO FINE MARZO!

Lunedì 2 Aprile 2012 scade il termine ultimo per poter sanare l’omessa comunicazione della chiusura della partita IVA, con il versamento della sanzione ridotta di 129 euro.

COME EFFETTUARE IL VERSAMENTO? Il versamento potrà essere effettuato tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, utilizzando il codice tributo “8110” e indicando il numero di partita IVA a cui si riferisce la sanatoria. Inoltre, avvalendosi di tale misura, il contribuente sana anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività risultante dal modello di pagamento. Ricordiamo che nel caso non siano ancora decorsi i termini, si potrà sanare la violazione della tardiva o omessa comunicazione di cessata attività avvalendosi del ravvedimento operoso. Se la dichiarazione di cessazione attività viene presentata entro un anno dalla violazione, è prevista la riduzione della sanzione:

 

  • a 51 euro per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011;
  • a 64 euro per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011.

Nel caso in cui il contribuente non si avvalga di tale sanatoria, e fosse esposto ai controlli, la sanzione aumenta: qualora non fossero opposte contestazioni all’avviso di revoca della partita IVA comunicato dall’Agenzia delle Entrate, la somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività (di importo variabile tra 516 e 2.065 euro) è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo, salvo che il contribuente provveda a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In quest’ultimo caso, l’ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo, pari a 172 euro.

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