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NO AGEVOLAZIONE IMU AI CONIUGI CHE RISIEDONO IN COMUNI DIVERSI

La sentenza n.20130 del 24 settembre 2020 della Cassazione si esprime in merito all’agevolazione IMU nel caso di coniugi residenti in appartamenti siti in due comuni differenti. 

" Questo statuto della Corte di cassazione implica, quindi che nell'ipotesidi due coniugi che hanno stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su due abitazioni che insistono su due comuni diversi, nessuno dei due fabbricati possa essere considerato abitazione principale."

Se la famiglia non ha domicilio e residenza nella stessa casa non spetta quindi l’agevolazione per l’imposta comunale sugli immobili.

Questa sentenza contrasta il parere che venne espresso dalla Circolare del MEF n 3/DF del 2012 che aveva stabilito che la residenza e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su due comuni diversi rende ugualmente possibile considerare entrambe le case come abitazioni principali.

La Cassazione richiamando la disciplina IMU che afferma che «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente» si esprime in modo opposto e motiva che per quanto sopra detto appare necessario ai fini della agevolazione che i due coniugi abbiano nell’immobile la residenza anagrafica e il domicilio.

"Le conclusioni raggiunte dalla Corte di cassazione, come detto diametralmente oppostea quelle ministeriali, aprono adesso il fronte non solo all'attività di recupero dell'IMU sulle case turistiche considerate abitazione principale , ma anche sull'abitazioni in città, dove hanno mantenuto la residenza la restante parte della famiglia."

La Suprema Corte ritiene quindi che l’agevolazione IMU per l'abitazione principale non spetti a nessuna delle due unità immobiliari.

 

Fonte: il sole 24 ore, Fisco e Tasse

 

 

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