ARTICOLI

CONSULENZE

  • Fiscali
  • Legali
  • Notarili
  • Immobiliari
  • Tecniche
  • Condominiali
  • Mutui
  • Tipologie di Contratti

SERVIZI

  • Contratti di locazione
  • Gestione completa dei contratti
  • Fiscali
  • Tecniche

MINI-IMU: VERSAMENTO ENTRO IL 24 GENNAIO

In attesa che si chiarisca il panorama sulla nuova Iuc (l'imposta unica sulla casa introdotta dalla legge di stabilità), i proprietari di immobili sono chiamati a gennaio a saldare un residuo del 2013. Il 24 del mese scade, infatti, la cosiddetta mini-Imu, riferita ancora all'anno appena concluso.
La conferma è arrivata lo scorso 9 gennaio, con la conversione in legge del decreto 133/2013 (che oltre all’Imu si occupa anche di alienazione di immobili pubblici e rivalutazione del capitale della Banca d’Italia).
Per capire bene il tributo è bene chiarire alcuni punti fondamentali. Non tutti gli italiani dovranno pagare. La mini-Imu riguarda infatti solo quei proprietari di prima casa che vivono in una città dove l’aliquota stabilita nel 2013 era al di sopra del 4 per mille fissato dall’Esecutivo nazionale. Si tratta (secondo le stime del Sole 24 Ore) di circa 2.400 municipi, uno su tre: fra i grandi centri urbani spiccano Roma, Milano, Napoli e Torino. Questo perché il tributo serve a coprire la differenza fra il gettito della seconda rata dell'Imu con l'aliquota nazionale al 4 per mille (gettito coperto dallo Stato, che ha potuto così abolire la seconda rata dell'Imu sulle prime case) e il gettito che i Comuni avrebbero invece incassato, sempre con la seconda rata, se avessero applicato la propria aliquota, che in molti casi era stata maggiorata.
Importante, inoltre, chiarire bene che l’appuntamento del 24 gennaio è una una tantum, che correggere la decisione di abolire la seconda rata Imu 2013 e che non si ripeterà in futuro.
Le modalità di calcolo sono esplicitate sempre nel decreto 133. Prima di tutto occorre sapere la base imponibile del proprio immobile. Su questa cifra, dovrà essere calcolata sia la rata applicando l’aliquota standard e le relative detrazioni previste dallo Stato (200 euro più, eventualmente, 50 euro per ogni figlio conviventi di età sino a 26 anni), sia quella secondo l’aliquota disposta dal proprio Comune e comprensiva, anch’essa, delle detrazioni consentite. Dovrà poi essere effettuata la differenza fra le due cifre. L’importo della mini-Imu corrisponderà, infine, al 40% della cifra che viene fuori da questa sottrazione. Il pagamento dovrà avvenire (in quasi tutti i casi) con modello F24.

Fonte: CONFAPPI

torna all'elenco degli articoli

ARTICOLI

CONSULENZE

  • Fiscali
  • Legali
  • Notarili
  • Immobiliari
  • Tecniche
  • Condominiali
  • Mutui
  • Tipologie ci Contratti

SERVIZI

  • Contratti di locazione
  • Gestione completa dei contratti
  • Fiscali
  • Tecniche