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MAPPA ASSENSI AI LAVORI IMPIANTISTICI
Cucina in muratura: installazione
Agevolazioni fiscali. Nessuna, a meno che l’opera (considerata di manutenzione ordinaria) sia contestuale ad altre di manutenzione straordinaria all’interno dell’unità immobiliare.
Condominio. Nessun adempimento.
Catasto. Andrebbero riviste le mappe catastali interne all’appartamento.
Permessi. Attività edilizia libera, senza bisogno di comunicazioni.
Condizionatore o climatizzatore con unità esterne: installazione
Agevolazioni fiscali. Non più agevolato dal 36% nel 2012 (pompe di calore), salvo interventi di manutenzione straordinaria.
Permessi. Nessuno.
Condominio. Se le unità esterne danno sulle facciate verso strada del palazzo, la giurisprudenza in genere riconosce che c’è attentato al decoro architettonico (a meno che sia già rovinato da numerose altre installazioni).
Altrimenti, nessun assenso assembleare è necessario. Occorre però che le esalazioni di vapori caldi e/o il rumore non disturbino altri residenti.
Contabilizzazione e termoregolazione: installazione di valvole termostatiche e ripartitori di calore
Agevolazioni fiscali. Detrazione del 55% se accoppiata alla sostituzione della caldaia con un modello a condensazione o con pompe di calore a bassa entalpia. Negli altri casi, 36%.
Condominio. Sia per le opere che per il nuovo riparto delle spese, il condomino decide a maggioranza (è incerto quale, se dei presenti in assemblea, dei millesimi o, più probabilmente, dei presenti che possiedano almeno 1/3 dei millesimi).
Permessi. A seconda dei regolamenti edilizi, può trattarsi di manutenzione ordinaria (nessun adempimento) o di comunicazione inizio lavori al comune.
Risparmio energetico. La responsabilizzazione (se si tiene acceso si paga di più) porta a un risparmio dei costi che può raggiungere il 20%. Le opere coordinate con l’installazione di una caldaia a condensazione creano risparmi che toccano il 40-45%.
Impianto elettrico interno: rifacimento
Agevolazioni fiscali. Agevolato dalla detrazione del 36% perché opera di adeguamento alle norme di sicurezza.
Permessi. Occorre in ogni caso farsi rilasciare una dichiarazione di conformità da parte di un tecnico abilitato. Se ci si limita a istallare un interruttore differenziale e a far correre il terzo filo per la messa a terra, opera di manutenzione ordinaria, senza adempimenti burocratici. Quando si tratti di trasformazione e ampliamento dell’impianto: manutenzione straordinaria con comunicazione al comune, relazione asseverata e progetto da depositarsi presso lo Sportello unico. Lo redige l’installatore abilitato (occorre la firma di un professionista iscritto all’albo per potenze impiegate oltre 6 kW o a servizio di unità immobiliari di oltre 400 mq).
Impianto fognario: rifacimento
Agevolazioni fiscali. Opera agevolata dal 36%.
Condominio. Non si tratta di innovazione (Cass. 27 luglio 2007, n. 16639). La spesa è a carico del singolo proprietario fino alla diramazione delle tubazioni nell’impianto comune. È, invece, a carico solo dei condomini serviti da una singola colonna fognaria comune, in proporzione ai loro millesimi riparametrati. Non si dà luogo a differenziazioni relative all’altezza del piano. Ovviamente l’eventuale allacciamento a reti fognarie comunali è a carico del condominio, in proporzione ai millesimi.
Permessi. Comunicazione al comune con relazione asseverata, salvo si vadano a toccare le murature esterne: allora può essere necessaria la SCIA. L’allacciamento alle reti può configurare una servitù passiva imposta per legge al vicino se occorre transitare nel suo fondo.
Impianto irrigazione del giardino
Agevolazioni fiscali.Non si applica il 36% in quanto non si tratta di opera di recupero del fabbricato o di pertinenze e accessori edili.
Condominio. Maggioranze incerte. Per alcuni si tratta di innovazione voluttuaria (delibera a maggioranza condomini e 2/3 quote), per altri no, perché permette la conservazione di un bene comune (il giardino appunto), risparmiando almeno in parte sul costo di una persona addetta (tesi che con dividiamo), e quindi approvabile con le maggioranze minime o, tutt’al più, con quella dei presenti e delle quote (in caso di spesa notevole).
Permessi. È prolungamento di impianto esistente e, pertanto, optiamo per la manutenzione ordinaria. Ai fini del risparmio idrico, possono essere poste limitazioni dai regolamenti comunali.
Pannelli solari fotovoltaici: installazione
Agevolazioni fiscali. Agevolati dal cosiddetto “Conto energia”.
Altre agevolazioni. Opera agevolata con gli incentivi dal “Conto energia” per il fotovoltaico.
Condominio. Per l’installazione condominiale: occorre la maggioranza semplice delle quote millesimali (legge 10/1991, art. 26). Per l’installazione singola, invece, non serve alcun assenso condominiale, purché nel rispetto del decoro architettonico.
Permessi. Tre regimi diversi. Comunicazione al comune senza relazione asseverata: pannelli solari fotovoltaici fino a 200 kW di potenza su edifici esistenti e su loro pertinenze, fuori dalle zone A (centri storici e ambiti a loro assimilati), o, senza questi limiti di potenza, aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda (salvo vincoli culturali e paesaggistici). DIA (PAS): pannelli fotovoltaici fino a 20 kW di potenza a terra o nelle zone A, o senza limiti di potenza, che non sporgano dal tetto. Autorizzazione unica: negli altri casi.
Iva. Al 10%.
Pannelli solari termici: installazione
Agevolazioni fiscali. Opera agevolata dal 55% a condizione di copertura garanzia di almeno 5 anni e conformità norme UNI EN 12945-76. Altrimenti, 36%.
Condominio. Per l’installazione condominiale occorre la maggioranza semplice delle quote millesimali (legge n. 10/1991, art. 26). Per l’installazione singola, invece, non serve alcun assenso condominiale, purché nel rispetto del decoro architettonico.
Permessi. Tre diversi regimi di permessi. Comunicazione senza relazione asseverata per quelli aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie complessiva non sia superiore a quella del tetto, purché non siano nelle zone A e assimilate e non siano su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
Comunicazione con relazione asseverata per quelli sia sul tetto che come rivestimenti pareti esterne, sempre fuori dalla zona A. DIA (PAS) per gli altri.
Iva. Al 10%.
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