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LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE: COME SI FA?
Premettiamo brevemente che il regime patrimoniale ordinario, cioè applicabile in mancanza di indicazioni specifiche dei coniugi, è quello della comunione legale dei beni. Ma non è l’unico regime a regolare e gestire il patrimonio della coppia: infatti, oltre alla cosiddetta separazione dei beni, esistono anche varie forme di convenzioni matrimoniali.
I coniugi, dopo il matrimonio, possono optare per la comunione legale oppure cambiare regime, anche senza separarsi, e scegliere la separazione dei beni, o viceversa.
Qui ci concentreremo maggiormente sulle conseguenze dello scioglimento della comunione legale.
Per procedere alla modifica del regime patrimoniale, in ogni caso, occorre che il Notaio rediga valido atto pubblico, alla presenza di due testimoni, atto che poi sarà annotato a margine di quello di matrimonio e andrà depositato presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuta la cerimonia. Il Notaio, in questa circostanza, prenderà atto delle volontà consapevoli di entrambi i coniugi nel senso di sciogliere la comunione legale.
Se si opta per il regime della separazione dei beni, è bene ricordarsi che in virtù di tale passaggio non viene meno quanto prima disciplinato sotto la comunione legale: in poche parole, i beni che sono stati acquistati quando vigeva il precedente regime, restano assoggettati alla “comunione ordinaria”.
Cosa significa? Significa che, se Tizio e Tizia, in un primo momento in comunione legale dei beni, acquistano un appartamento e altri immobili, e dopo qualche anno, decidono di passare al regime di separazione, di tali beni restano proprietari al 50%: per procedere alla vendita della propria quota, sarà quindi necessario un preliminare processo di divisione.
IN QUALI CASI OPERA LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE?
Oltre al caso citato della volontà dei coniugi espressa di comune accordo, ci sono altre ipotesi che possono provocare, immediatamente o in un momento successivo, lo scioglimento della comunione legale, e sono le seguenti:
- ANNULLAMENTO, SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO (cioè il divorzio);
- MORTE (ANCHE PRESUNTA) DI UNO DEI CONIUGI;
- FALLIMENTO DI UNO DEI CONIUGI;
- SEPARAZIONE PERSONALE (CONSENSUALE O GIUDIZIALE).
A meno che non si tratti di morte del coniuge, lo scioglimento non sarà mai automatico: è necessario che il giudice o altro soggetto competente verifichi la situazione patrimoniale o familiare e poi decida.
Nel caso di separazione personale (consensuale), essendo un passaggio preliminare rispetto ad un eventuale distacco definitivo dei coniugi, occorre far riferimento all’ordinanza con la quale si autorizza la separazione, che segnerà il momento in cui la comunione si scioglie, consentendo anche l’annotazione nei registri dell’atto di matrimonio.
Ovviamente, se si tratta di separazione giudiziale (cioè richiesta da uno dei coniugi che apre un vero e proprio procedimento giudiziario), i tempi saranno più lunghi e lo scioglimento del regime della comunione legale avrà luogo solo successivamente all’emissione dell’ordinanza che stabilisce la separazione, la quale viene comunicata all’Ufficiale di Stato civile e annotata nell’atto di matrimonio.
IL RUOLO DEL NOTAIO NELLA SCELTA DEL REGIME
In questa fase delicata, lo scopo primario del Notaio è quello di informare le parti sulla procedura che concretamente si andrà a svolgere: prima del passaggio a un altro regime patrimoniale, è importante che faccia capire quali sono le regole applicabili per il regime di comunione legale e quali, invece, riguardano la separazione, senza trascurare che alcune tipologie di beni rientrano in una categoria a sé stante (beni personali, beni aziendali, frutti ecc.).
Se i coniugi scelgono determinate convenzioni matrimoniali - che di fatto si possono stipulare sia prima che dopo il matrimonio -, decidono anche di derogare, almeno in parte, alle regole della comunione legale. In questo caso, il margine di autonomia è molto più ampio, considerando che si andrebbe incontro a una comunione convenzionale (regolata dall’accordo dei coniugi).
Le convenzioni matrimoniali, comunque, devono avere la forma dell’atto pubblico notarile stipulato davanti a due testimoni.
QUANTO COSTA L’ATTO PER LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE?
Se vuoi ricevere informazioni più dettagliate in relazione ai costi dello scioglimento della comunione legale, ti conviene contattare direttamente il Notaio della tua provincia anche attraverso questo portale.
EFFETTI E CONTENUTO DELLO SCIOGLIMENTO
L’effetto che si vuole raggiungere con lo scioglimento della comunione legale è quello di ripristinare un’autonomia patrimoniale dei soggetti che si sono sposati e, come si è detto, questo risultato si può ottenere anche senza che costoro si separino o divorzino.
Un esempio può aiutare a comprendere la conseguenza di questo passaggio. Se Tizio e Tizia optano, a partire da una certa data, per la separazione dei beni, tutti gli acquisti fatti dopo quella data sono imputati solamente a chi li ha posti in essere: in pratica, se Tizio acquista la proprietà di due terreni agricoli, ne è l’esclusivo proprietario.
Si devono però fare delle precisazioni: molti beni definiti “personali” dall’art. 179 c.c. restano comunque separati a prescindere dal regime adottato (ad esempio, tutti quei beni acquisiti da un soggetto per successione o donazione).
Inoltre, un’altra eccezione alla netta distinzione tra comunione e separazione si trova all’art. 178, che fa riferimento agli incrementi derivanti dall’attività d’impresa e che sopravvivono allo scioglimento della comunione legale: questi incrementi, che sono sostanzialmente dei beni produttivi di frutti, si considerano parte della comunione quando continuano a esistere nonostante lo scioglimento della medesima. In questo caso, non si tratta di comunione legale “immediata” (vale a dire con effetti immediati sul patrimonio dei coniugi), ma di “comunione differita”, cioè efficace solo nel momento in cui il regime ordinario si scioglie e purché i beni che ne fanno parte non siano già stati consumati.
Esempio: Caio è titolare di un’impresa commerciale, costituita prima di sposarsi con Caia. Successivamente al matrimonio (qualche anno dopo), la sua impresa comincia a ingranare ed emergono dei dati che fanno intuire la produttività costante. In questi anni, l’impresa si espande e apre nuove filiali. Ad oggi, però, Caio e Caia decidono di separarsi e quindi avviare le procedure per la separazione dei beni. Degli incrementi descritti non sarà titolare solo Caio, ma anche Caia, se nel frattempo la situazione aziendale è rimasta la stessa. Essendo però sopravvenuto il cambio di regime patrimoniale, non si potrà più parlare di comunione legale, ma piuttosto di una particolare condizione di comproprietà dei coniugi che può sfociare nella divisione. Essa fa in modo che i beni che sono del 50% di uno dei due possano essere scorporati dal patrimonio comune, in modo tale che quest’uno risulti l’unico titolare del suo 50%.
SE VIGE LA COMUNIONE LEGALE, POSSO RIFIUTARMI DI ACQUISTARE O DIVENTARE TITOLARE DI UN BENE AL 50%?
Il problema del rifiuto del coacquisto è abbastanza spinoso e ha generato parecchie contestazioni, soprattutto derivanti dal fatto che, a seguito di varie pronunce della giurisprudenza della Cassazione, si è ristretto ancora di più l’ambito applicativo delle norme.
In generale, si può dire che, quando c’è comunione legale, il coniuge che subisce l’acquisto dell’altro non può sottrarsi da esso, se il bene non rientra tra le ipotesi che esplicitamente lo escludono da tale regime.
In poche parole, se non si tratta di “bene personale”, sarebbe difficile contestarne la proprietà del 50%, poiché un rifiuto che non trova riscontro nella legge non sarebbe di per sé efficace. Ecco perché, se si vuole essere sicuri di escludere uno o più beni dalla comunione, è sempre meglio scegliere la separazione.
Fonte:
Il Notaio Facile
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