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LE SANZIONI TRIBUTARIE NON SI EREDITANO
Niente sanzioni tributarie agli eredi ma resta l'onere dell'imposta o tributo: il caso IMU per casa abitata dal coniuge superstite e terreni edificabili.
Gli eredi non sono tenuti a pagare le sanzioni fiscali del congiunto venuto a mancare. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n 6500/2019 nella quale ha chiarito che, poiché le sanzioni pecuniarie amministrative previste per la violazione delle norme tributarie hanno carattere afflittivo, non si trasmettono agli eredi.
Nel caso esaminato si parlava di un inesatto o mancato versamento dell’IMU da parte del de cuius con riferimento ad un terreno edificabile. I figli del proprietario defunto che aveva pagato l’imposta come se l’appezzamento fosse agricolo hanno presentato ricorso in Cassazione opponendosi all’atto impositivo dopo che la Ctp e la Ctr Roma avevano dato ragione al Fisco. Di diverso avviso la sezione tributaria della Cassazione, che ha accolto il ricorso degli eredi, spiegando nella sentenza:
E’ già stato affermato da questa Corte che le sanzioni pecuniarie amministrative previste per la violazione delle norme tributarie hanno carattere afflittivo, onde devono inquadrarsi nella categoria dell’illecito amministrativo di natura punitiva, disciplinato dalla I. 24 novembre 1981 n. 689, essendo commisurate alla gravità della violazione ed alla personalità del trasgressore, con la conseguenza che ad esse si applica il principio generale sancito dall’art. 7 della legge n. 689 cit., secondo cui l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi (Cass. civ. sez. V., 28/05/2008, n.13894; Cass. civ. sez V 15.10.2018, n. 25644).
IMU su terreno edificabile
Per quanto concerne il pagamento dell’IMU, i giudici hanno infatti confermato l’interpretazione delle Entrate:
Ai fini dell’applicazione dell’ICI (oggi IMU n.d.r.), è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo; ciò determina quella che può considerarsi una vera e propria “impennata” di valore rilevante ai fini fiscali (cfr. Cass. s.u. n. 25506/2006 cit.; Cass. sez. V n. 4952/2018).
L’originario ricorso del contribuente ha dunque trovato accoglimento limitatamente alle sanzioni, che sono state così censurate, ma gli eredi dovranno comunque pagare l’imposta chiesta dal Comune. Per quanto riguarda l’IMU, esiste un orientamento della Giurisprudenza secondo cui l’IMU non spetta agli eredi ma al coniuge superstite che continua ad abitare in casa sua. Dipende quindi molto dal contesto specifico. Fermo restando che l’imposta va pagata, a prescindere dalle sanzioni (che in nessun caso si ereditano).
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