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LE RIDUZIONI IMU
A decorrere dal 1° Gennaio 2012 l’IMU sostituisce l’ICI nonché, in relazione alla componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.
Ma come andrà versata ?
- in due rate di pari importo: la prima entro il 18 giugno 2012 e la seconda entro il 17 dicembre 2012 ,
- oppure in un’unica soluzione, entro il 18 giugno 2012.
Ma tra le varie novità rispetto alla vecchia ICI ve ne è una rilevante: ed è inerente le modalità di liquidazione dell’acconto di giugno; infatti, per procedere al versamento dell’acconto IMU (entro il 18 giugno) è necessario conoscere le aliquote e le detrazioni approvate dai Comuni per l’anno in corso.
Ma su tale scadenza sono state sollevate alcune perplessità in quanto i regolamenti comunali che disciplinano le proprie entrate (anche tributarie), devono essere approvati con deliberazione e adottati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. Questo termine è stato svariate volte posticipato, fino alla data del 30 giugno 2012; ed è proprio da qui che nasce la preoccupazione che molti Comuni non riuscirebbero a deliberare aliquote e detrazioni per l’IMU entro la scadenza prevista per il versamento della prima rata.
L’emendamento al DL 16/2012, pertanto, consentirebbe di effettuare il versamento dell’acconto dell’IMU per l’anno 2012, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base (0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze e 0,76% per gli altri immobili) e le detrazioni previste (200 euro per l’abitazione principale più 50 euro per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni).
La seconda rata, invece, andrà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Ricordiamo che fra le varie novità compare la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
infine confermati gli emendamenti che prevedono:
- l’esenzione dei fabbricati rurali strumentali siti nei Comuni montani con altitudine superiore a 1.000 metri;
- la riduzione al 25% della base imponibile per gli imprenditori agricoli professionali (IAP);
- l’incremento del moltiplicatore (da 130 a 135) applicato ai fini della determinazione della base imponibile IMU dei terreni posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
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