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IMPOSTA SU IMMOBILI E ATTIVITA' FINANZIARIE ESTERE

Arriva la nuova imposta su immobili e attività finanziarie posseduti all’estero; infatti il Ddl di conversione del DL 201/2011, viene riscritto l’art. 19 del decreto denominato “Disposizioni in materia di bollo sui conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati” e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero”. Secondo l’art. 19, sarà istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Il soggetto passivo dell’imposta è il proprietario dell’immobile, quindi, il titolare di altro diritto reale sullo stesso; ricordiamo che tale imposta sarà dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni sarà computato per intero.

Ma non vengono tassati solo gli immobili detenuti all’estero: infatti il Ddl. istituisce un’imposta anche sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Anche tale imposta sarà dovuta proporzionalmente al periodo di detenzione.

L’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero è stabilita nella misura dell’1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ed in mancanza di esso, secondo il valore nominale o di rimborso.

Secondo l’attuale formulazione delle norme del Ddl di conversione, sono esclusi da imposizione gli immobili esteri e le attività finanziarie detenute all’estero dai soggetti IRES e dalle società di persone.

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