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IMMOBILI ESTERI E L’UTILIZZO DEI VALORI CATASTALI PER L’UE
Con la conversione del DL16/2012 è stato modificato il regime dell’imposta patrimoniale dello 0,76% che le persone fisiche applicano sul valore degli immobili detenuti all’estero, prevedendo un nuovo criterio per la determinazione della base imponibile per gli immobili situati nell’Ue o nello Spazio Economico Europeo. il DL 201/2011 ha disposto che l’imposta sul valore degli immobili all’estero sia dovuta:
- nella misura dello 0,76% del valore dei beni in esame,
- in proporzione alla quota di possesso dell’immobile e dei mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
Con riferimento al valore degli immobili sul quale applicare l’imposta, il regime ordinario prevede che occorra considerare:
- il costo risultante dall’atto di acquisto o da altri contratti, ed in mancanza di questi il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Il Decreto sulle semplificazioni fiscali convertito ha preveduto una specifica deroga per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni., infatti già a partire dal 2011, per tali immobili si utilizzerà per base imponibile il valore catastale come determinato e rivalutato nel Paese estero. La modifica introdotta in sede di conversione nasce dalla volontà di avvicinare il più possibile i criteri di calcolo dell’imposta patrimoniale con quelli propri dell’IMU ed evitare così eventuali censure in ambito comunitario. Prima della conversione in legge del decreto, la base imponibile dell’imposta era identificata nel valore dell’immobile nel Paese Ue o SEE come assunto ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti; soltanto con la versione definitiva introdotta dalla legge di conversione del DL è stato stabilito che il valore imponibile per gli immobili situati nella Ue o nello SEE debba essere identificato in quello catastale estero. Tuttavia rimane certo che:
- in assenza di tale valore, torna applicabile il costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile;
- è possibile beneficiare di una franchigia di 200 euro (dunque se il valore dell’immobile all’estero non è maggiore di 26.316 euro, l’imposta non risulta dovuta). Sempre in relazione agli immobili posseduti all’estero, ricordiamo che è possibile scomputare dall’imposta patrimoniale dovuta un credito d’imposta: pari alle imposte patrimoniali assolte all’estero, pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, se il medesimo è situato all’interno dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo.
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