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ESENZIONE IMU PER I FABBRICATI DEGLI ENTI NO-PROFIT
Con un emendamento al DL n. 1/2012, è prevista l’esenzione dall’IMU, per gli immobili in cui si svolge un’attività non commerciale.
In relazione ad alcune caratteristiche oggettive degli immobili, in cui si prevedevano alcune esenzioni dal pagamento dell’ICI; sono state confermate, anche se con alcune differenze, dal DLgs. n. 23/2011 per l’IMU.
In particolare, con riferimento alla novità contenuta nel suddetto emendamento, è stabilita l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 (oggi, art. 73), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lett. a) della L. 20 maggio 1985 n. 222.
La disposizione citata riguarda gli enti non commerciali residenti in Italia, e nello specifico “gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali” (ricordiamo che la circ. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 gennaio 2009 ha specificato quale sia l’ambito soggettivo degli enti non commerciali, pubblici e privati, fornendo anche esemplificazioni).
Nella sostanza è prevista:
- l’esenzione ICI/IMU per gli immobili nei quali si svolge in modo esclusivo un’attività non commerciale;
- l’abrogazione immediata delle norme che prevedono l’esenzione per immobili dove l’attività non commerciale non sia esclusiva, ma solo prevalente;
- l’esenzione limitata alla sola frazione di unità nella quale si svolga l’attività di natura non commerciale;
- l’introduzione di un meccanismo di dichiarazione vincolata a direttive rigorose stabilite dal Ministro dell’Economia e delle Finanze circa l’individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate all’interno di uno stesso immobile.
Vi ricordiamo che qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione si applica soltanto alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale. Alla parte di immobili nella quale si svolge un’attività commerciale, invece, si rendono applicabili le disposizioni di cui all’art. 2 commi 41, 42 e 44 del DL n. 262/2006 (conv. L. n. 286/2006), delineandosi una soluzione analoga a quella prevista per le unità immobiliari appartenenti ad un immobile del gruppo E.
Le rendite catastali dichiarate o attribuite ai sensi dei citati commi produrranno effetti a partire dal 1° gennaio 2013. Nel caso in cui non fosse possibile procedere in tal modo, dal 1° gennaio 2013, l’esenzione si applicherà in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile risultante da un’apposita dichiarazione.
Si ricorda, infine, che nulla è cambiato per i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze.
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