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ESENZIONE IMU PER I CONIUGI SEPARATI
Non è tenuto a versare l’Imu chi è separato di fatto e ha la residenza nell’immobile per il quale richiede le agevolazioni. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24294 del 3 novembre 2020, ha accolto il ricorso del contribuente. L’uomo era rimasto - dopo la crisi coniugale - nell’abitazione familiare mentre la moglie e i figli si erano trasferiti altrove. La mancanza della separazione formale aveva escluso l’accesso alle agevolazioni. La decisione dell’amministrazione finanziaria di negare l’esenzione era stata confermata anche dalla Commissione Tributaria Provinciale e da quella Regionale. Ora i supremi giudici hanno ribaltato completamente il verdetto: ad avviso del Collegio di legittimità “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, di usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”. In generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della spettanza della detrazione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le “abitazioni principali”, un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisce la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari.
Per questo bisogna distinguere fra il nucleo familiare che si divide solo sulla carta abitando in città diverse e quello che, come in questo caso, mette in atto una vera e propria separazione. Solo in quest’ultimo caso sussiste il diritto all’agevolazione fiscale. Ha quindi sbagliato la Ctr di Livorno nel ritenere esclusa l’agevolazione Imu per il solo fatto che i due coniugi vivessero in due abitazioni diverse, considerato peraltro che l’odierno ricorrente risultava residente presso l’immobile de quo e che l’altro coniuge non aveva beneficiato di tale agevolazione (avendo provveduto al pagamento del tributo il proprietario dell’immobile concesso in comodato alla donna). Ora gli atti della causa da Roma ripartiranno verso Livorno dove una diversa sezione della commissione tributaria dovrà rivedere la sua posizione alla luce dell’indirizzo fornito in sede di legittimità.
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