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ECOBONUS CALDAIE: ULTIME NOVITÀ

La legge ha previsto dal 2018 l’abbassamento dal 65 al 50% della quota Irpef detraibile per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e schermature solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e biomassa. Inizialmente si prevedeva l’ecobonus al 50% e non più al 65% anche per le caldaie. Ora un emendamento approvato dalla Commissione bilancio della Camera ha previsto proprio per le caldaie un ecobonus variabile in base alla classe energetica degli apparecchi installati.
Cosa significa? Che la detrazione torna al 65% per le caldaie di classe A con valvole evolute, mentre viene fissata al 50% per le caldaie di classe A semplice. Dalla classe B, invece, non c’è alcuno sgravio. 
Nel dettaglio l’ecobonus è al 50% in caso di:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
  • acquisto e installazione di schermature solari
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013.

La detrazione sale invece al 65% in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Non ci sarà alcun incentivo fiscale invece  in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.
Un altro emendamento approvato prevede inoltre un incentivo maggiore in caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non solo alla riduzione del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica. A questi lavori sarà riconosciuta una detrazione dell’80%se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.  La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo e verrà calcolata su una spesa massima di 136mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Si tratta della somma del tetto di 96mila euro per unità immobiliare previsto dal sismabonus “tradizionale” e di quello di 40mila euro per unità immobiliare fissato per l’ecobonus.

Fonte:  Cose di casa

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