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DIVISIONE EREDITARIA

La Corte di Cassazione ribadisce con che criterio vanno rimborsate le spese sostenute da uno dei coeredi per le migliorie apportate all’immobile da lui posseduto

Rimborso spese del coerede, Cassazione n. 15300 del 2020


Secondo quale criterio si rimborsano nella divisione ereditaria le spese sostenute dal coerede per le migliorie apportate all’immobile ereditato?


Se ne occupa la Corte di Cassazione, nella ordinanza n. 15300 del 2020 dove ha ribadito un principio già affermato: in breve, non può pretendersi un’indennità per il miglioramento apportato alla cosa posseduta (come previsto dall’art. 1150 c.c.), ma di un rimborso delle spese, esclusa la rivalutazione monetaria, essendo un debito di valuta e non di valore.


Al coerede che apporta migliorie all'immobile spetta un rimborso

La controversia decisa dalla Corte riguardava (per quanto risulta dalla sentenza n. 15300 del 2020) il rimborso delle spese sostenute da uno dei coeredi per le migliorie apportate all’immobile ereditato.

La Corte ribadisce quanto già affermato altrove e cioè che secondo l’orientamento consolidato della Corte, il coerede che ha eseguito delle migliorie sul bene comune da lui posseduto, al momento della divisione può pretendere, non già l'applicazione dell'art. 1150 c.c. - secondo cui quindi è dovuta un’indennità pari all’aumento di valore della cosa seguito ai miglioramenti - ma

quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore (Cass. n. 15300/2020).

Indennità per miglioramenti nel possesso


Per agevolare la comprensione della decisione, ricordiamo che l’art. 1150 c.c. si occupa di riparazioni, miglioramenti e addizioni nel possesso.

Per quel che qui interessa stabilisce che il possessore ha tra l’altro diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa, purché sussistano nel momento in cui la si restituisce e che l’indennità va corrisposta nella misura dell'aumento di valore conseguito dal bene a causa dei miglioramenti, nel caso in cui il possessore è di buona fede.

Qualora invece il possessore sia di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito.

I principi richiamati dalla Corte sono stati già affermati di recente nelle sentenze dalla stessa richiamate nel provvedimento, e cioè Cass. n. 5135/2019 e Cass. n. 16206/2013, ma anche, quanto al primo concetto, da decisioni più risalenti nel tempo, quali ad es., e non parliamo delle più antiche, Cass. n. 925/1979.

Rimborso del coerede e rivalutazione monetaria


Quanto alla esclusione della rivalutazione monetaria, come esplicitato dalla sentenza n. 16206/2013, questa è motivata dal fatto che si tratta di un debito di valore e non di valuta.
La sentenza richiama, a ulteriore conferma, i precedenti di Cass. n. 1299/1991 e Cass. n. 7594/1998, secondo cui l’obbligo di rimborso previsto dall’art. 1115 c.c. per coloro che fanno parte di una comunione ereditaria verso colui che ha estinto le obbligazioni contratte per la cosa comune è un debito di valuta e non di valore in quanto sin dal pagamento del debito sorge a favore del coerede che lo sostiene un diritto al pagamento di una somma di danaro che è determinabile con un semplice calcolo aritmetico (una somma di denaro proporzionale all'entità delle quote di partecipazione degli altri coeredi), come tale soggetto a rivalutazione solo nei limiti e con le condizioni di cui all’art. 1224 co.2 c.c.

Debiti di valore e di valuta: la distinzione


Come è stato rilevato, per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore, occorre badare: non alla natura dell'oggetto, nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto e originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre, nelle obbligazioni di valuta, è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando l'originaria indeterminatezza della somma stessa (
v. ad es. Cass. n. 14573/2007).

In sostanza, dunque, per individuare se siamo davanti ad un’obbligazione di valuta oppure di valore, bisogna badare all’oggetto originario della prestazione.

Facendo qualche esempio, il risarcimento del danno per un fatto illecito, come quello da incidente stradale, per pensare a un caso molto frequente, oppure quello per il danno prodotto da una cosa in custodia, come un edificio che crolla o una cucina che esplode, pensando a casi collegati all’abitazione, è un obbligazione di valore e richiede un’attività specifica per essere liquidata.
Diverso il caso di chi, sempre per fare un esempio, deve pagare una somma per l'acquisto di un bene, come l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, che è un debito di valuta.
Non sempre è semplice distinguere tra le due categorie.

Debiti di valore, di valuta e la rivalutazione monetaria

Per quel che qui interessa, quanto all’applicazione della rivalutazione monetaria, per i debiti di valore al momento della liquidazione del danno, il giudice procede, anche in assenza di una specifica domanda della parte quando questa abbia chiesto la domanda del debitore (v. ad es. Cass. n. 2745/1997 e Trib. Napoli n. 8118/2019), a riconoscere (oltre agli interessi) la rivalutazione monetaria la quale:

tende alla reintegrazione dello stesso danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito v. ad es. Cass. n. 2745/1997.

 

Mentre, nei debiti di valuta si applicano le norme previste per le obbligazioni pecuniarie e quindi sul tema, quanto previsto dall’art. 1224 co.2 c.c. (secondo l’art. 1124 c.c.)

I. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. II. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori art. 1224 c.c.


Concludendo, dunque, se per fare un esempio, più fratelli ereditano un immobile ed uno solo di questi sostiene le spese per apportare miglioramenti al bene, nel momento in cui si procederà alla divisione della comunione sorta con la successione, non verrà riconosciuta una indennità al coerede che ha apportato tali migliorie, ma solo un rimborso delle spese sostenute; senza peraltro, rivalutazione monetaria, che è ammessa solo per i debiti di valuta e non di valore, come sono i debiti a cui sono tenuti gli eredi nei confronti del coerede che ha apportato migliorie al bene.
Altro discorso riguarda poi l'aumento di valore conseguito dal bene in seguito alle migliorie.

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