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DA PRIMA CASA A UFFICIO
Non ostacola l’ottenimento dell’agevolazione “prima casa” l’avvenuto acquisto agevolato, in passato, di una abitazione, se poi questa sia stata trasformata in un’unità immobiliare a uso non abitativo (ufficio) e sia tuttora di titolarità del contribuente. È quanto deciso dalla Cassazione con l’ordinanza 22560/2021.
Con questa ordinanza si sgombra il campo da un problema mai affrontato, vale a dire quello della attuale presenza, nel patrimonio di un acquirente, di un’unità immobiliare comprata come abitazione (con o senza l’agevolazione “prima casa”) e poi destinata ad altro utilizzo, di solito a ufficio.
Tonino Veronesi
Presidente
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