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CONDONO SULLE LITI PENDENTI

Con provvedimento pubblicato ieri sul proprio sito dall’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello per la domanda di definizione delle liti pendenti, istituita dall’art. 39, comma 12, del DL 98/2011 (c.d. “manovra correttiva”). In base a ciò, il contribuente, in merito alle liti pendenti allo scorso 1° maggio 2011 (è necessario, che il ricorso sia stato notificato al massimo in detta data) concernenti atti emessi dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore a 20.000 euro, può optare per il condono dei processi, sulla base, di quanto era già stato previsto dall’art. 16 della L. 289/2002. Il suddetto art. 39, però, stabilisce che le somme devono essere versate in un’unica soluzione entro il prossimo 30 novembre, e che la domanda di definizione può essere presentata entro il 31 marzo 2012, quindi in un momento successivo al versamento.

Il versamento dovrà avvenire nella seguente misura: “tassa fissa” di 150 euro, per i processi di valore sino a 2.000 euro (il valore si determina con riferimento alle imposte contestate nell’atto introduttivo del giudizio, al netto di sanzioni e interessi). Per i processi di valore superiore a 2.000 euro, occorrerà versare, una somma pari al:

  • 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate;
  • 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente;
  • 30% del valore della lite, se il giudice non si fosse ancora pronunciato.

Occore presentare un distinto modello per ciascuna lite, esclusivamente in via telematica. Per la presentazione, il contribuente può avvalersi degli intermediari abilitati oppure rivolgersi a qualsiasi Direzione provinciale delle Entrate. Per ciò che riguarda la compilazione, occorre indicare tutti i dati inerenti al condono, le generalità del ricorrente, il codice della DP/DRE, ai dati della lite fiscale pendente. Occorre indicare le somme versate nonché la data del pagamento. Potrebbe accadere che, in base alla riscossione frazionata, non debbano essere versate somme: in tal caso, è sufficiente indicare “0”. È altresì necessario compilare la parte relativa alle somme già versate per effetto della riscossione frazionata, ad esclusione di quelle relative a imposte e sanzioni definitive (potrebbe essere il caso del giudicato “interno”).

La domanda deve essere conservata sino alla definitiva conclusione della lite, unitamente alla documentazione relativa ai versamenti effettuati. Entro il 30 novembre 2011 deve essere effettuato un separato versamento per ciascuna lite, ed è applicabile il principio dell’errore scusabile, siccome varie possono essere le problematiche relative alla determinazione del valore della lite, parametro sul quale si computa l’entità del versamento.

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