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COMUNE DI BOLOGNA: SCADENZA TASI
Scadenza TASI: la prima rata della TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) è da versare entro il 16 giugno 2015, è pari 50% del tributo dovuto per l’intero anno. La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2015, è a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata (tributo annuo meno acconto).
Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. La TASI si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune. Per l’abitazione principale e le relative pertinenze e per le abitazioni ad essa equiparate è riconosciuta una detrazione.
Soggetti Passivi
Sono soggetti al pagamento della TASI:
- coloro che possiedono immobili come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto;
- i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
- nel caso di fabbricato strumentale agricolo occupato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare di diritto reale e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. In tali ipotesi l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 90% del tributo è versato dal titolare del diritto reale.
Immobili soggetti alla TASI nel Comune di Bologna
La TASI deve essere versata per le seguenti unità immobiliari, e pertinenze ammesse, ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti alla disciplina dell'IMU:
- l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Alla suddetta unità immobiliare la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi;
- le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
La TASI deve inoltre essere versata per:
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla legge 26/2/1994, n. 133.
Non deve invece essere versata la TASI sugli altri immobili e sulle aree fabbricabili, che rimangono soggetti alla disciplina dell'IMU (ad esempio: fabbricati locati, ceduti in comodato o tenuti a disposizione). Assegnazione della casa al coniuge a seguito di separazione Ai fini dell'applicazione della TASI, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Conseguentemente, il soggetto passivo di imposta per l'immobile è il coniuge assegnatario, che ha diritto all'applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale: aliquota 3,3 per mille e detrazione.
Fonte comune di Bologna
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