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COMODATO D’USO E DIRITTO DI ABITAZIONE,DIFFERENZE AI FINI FISCALI.

La circolare del Ministero delle Finanze n.7/1106 del 1993 chiarisce che il reddito derivante da un bene immobile si considera conseguito e deve pertanto essere dichiarato dal soggetto titolare della piena proprietà dello stesso.
Per gli immobili gravati da diritti reali di godimento diversi dalla proprietà (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi), è il soggetto titolare di tale diritto a essere titolare del relativo reddito. Il nudo proprietario, pertanto, non è tenuto a osservare alcun obbligo dichiarativo. Diversa invece la situazione in caso di contratto di comodato d’uso, che non trasferisce il diritto di godimento del bene. Il comodatario non vanta sull’immobile il possesso, fondato su un diritto reale, ma solo la detenzione, fondata su un diritto personale; non deve quindi dichiarare il reddito dell’immobile, a differenza del comodante (ovvero, il proprietario dell’immobile), in capo al quale resta l’obbligo dichiarativo (risoluzione Ministero delle Finanze7/441 del 1980).

Fonte: Assocond- Conafi

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