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CESSIONE DEL CREDITO: LE MODALITA’ DI INVIO

Obbligo di doppio invio per la terza edizione del Modello di comunicazione della cessione del bonus locazioni se i crediti maturati e ceduti si riferiscono a due distinte annualità.

Il nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuto per fronteggiare l’emergenza da covid19, pubblicato dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 2021/43058 del 12/02/2021 - nel recepire le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 legate al bonus - puntualizza anche le modalità di invio della comunicazione stessa.

Come indicato nelle istruzioni allegate all’aggiornata versione del modello infatti, nel caso in cui la cessione si riferisca ai crediti maturati per i canoni di due diverse annualità, il Modello non prevede la possibilità di indicare distintamente la quota 2020 e quella 2021 e “sarà necessario compilare e presentare due distinte comunicazioni”.

Tale casistica è di fatto circoscritta alla ristretta platea di coloro che hanno accesso al bonus anche per l’anno 2021, ovvero le imprese turistiche-ricettive, tour operator e agenzie di viaggio. Giusta l’articolo 1 comma 602 della Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) il legislatore ha modificato l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 28 del Decreto Legge 34/2020 (il Decreto Rilancio) estendendo la possibilità per la fruizione del credito d’imposta ad alcune tipologie di imprese.

 Si tratta, come anticipato, delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator per cui l’arco temporale di utilizzo del bonus, prima stabilito fino al 31/12 è stato protratto fino al 30 aprile 2021.

 Ancorchè la norma non lo specifichi in maniera chiara, si tratta sempre dei canoni corrisposti relativi alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 per i canoni di locazione, leasing, concessione, contratti di servizi a prestazioni complesse ed anche affitto d’aziende.

Avv.Matteo Rezzonico                                                     

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