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BONUS PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI CONDOMINI NEL 2016

I contribuenti che rientrano nella “no tax area” (cioè quelli che non hanno un reddito da cui detrarre eventuali spese) non dovranno più rinunciare alla detrazione del 65% degli interventi per la riqualificazione delle parti comuni degli edifici nel 2016, ma possono cederla agli stessi fornitori che hanno eseguito i lavori come parte del pagamento dovuto. La scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare con cui il condominio approva gli interventi, oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate. Queste indicazioni sono contenute nel provvedimento n. 43434 dell’Agenzia Entrate del 22 marzo scorso.

Per rendere efficace tutta l’operazione, inoltre, il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline. Il condominio, inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate. I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Il modello F24 per la compensazione deve essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. L’Agenzia, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per l’uso del credito d’imposta da indicare nell’F24.

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