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BONUS DEL 36% E IVA: COSA CAMBIA
Meno burocrazia per ottenere la detrazione del 36% sui lavori di ristrutturazione in casa , resa ‘’a regime’ della manovra Monti (si veda articolo sul sito in data12/12/2011). Ma, alla buona notizia, fa da contraltare una meno piacevole: l’incremento dell’Iva dal 20 al 21% che, in certi casi, porterà a un aumento dei costi delle fatture.
Meno carta. Iniziamo dalle novità positive. Fino al 14 maggio 2011 era indispensabile inviare un’apposita Comunicazione inizio lavori al Centro Servizi di Pescara, prima di dare il via al cantiere: in sua mancanza era impossibile detrarre dai redditi il 36% delle spese sopportate, Iva compresa.
Dal 5 maggio in poi, la Comunicazione cessa di esistere: resta comunque requisito indispensabile per godere della detrazione ottenere i regolari permessi urbanistici dal Comune (se previsti). La novità comporterà la modifica del modello 730 e del Modello Unico per la dichiarazione dei redditi da compilare il prossimo anno, in cui andranno riportati i cosiddetti “identificativi catastali” dell’immobile in cui si è eseguito l’intervento (si veda il glossario) e sarà necessario inserire i dati di registrazione del contratto di locazione, se è l’inquilino ad aver pagato le opere.
Attenzione, però: inutile illudersi se si sono iniziati lavori prima del 14 maggio 2011 senza inviare la Comunicazione non si ha comunque diritto allo sconto fiscale.
Ed ecco una seconda novità: non è più indispensabile, dalla stessa data, indicare nella fattura il costo della mano d’opera impiegata nell’intervento dalla ditta edile: un adempimento ferraginoso, che costringeva di fatto le ditte a inventare una certa percentuale di spesa da imputare al costo del lavoro.
Restava invece necessario, a richiesta, provare di avere pagato dal 1997 in poi l’Ici sulla casa oggetto di intervento. Lo diceva il provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate 2/11/2011. Dal momento però che la manovra Monti ha riscritto e reso stabile il 36 per cento, l’obbligo di prova dei versamenti non esiste più per le spese pagate nel 2012, non essendovi riportato.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate aggiunge un documento in più: nel caso in cui non sia necessario alcun permesso o comunicazione al Comune per eseguire i lavori , occorre redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 Dpr n. 445/2000) in cui va indicata la data di inizio dei lavori ed affermato che gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano tra quelli agevolabili. La regola vale in genere per gli interventi di manutenzione ordinaria che godono della detrazione: per esempio la ripittura di una facciata condominiale con lo stesso tipo di intonaco o l’installazione di una porta blindata o di una cassaforte a muro. Il. modello di dichiarazione sarà disponibile a breve sul sito dell’Agenzia delle entrate. Tra le novità negative c’è invece la fine delle rateizzazioni ridotte per i contribuenti che hanno superato una certa età: dal 2012 in poi il bonus è godibile solo e sempre in dieci rate annuali.
Compravendite. Infine è stata introdotta (dal 17/9/2011) la possibilità di “contrattare” con l’acquirente di un immobile, ristrutturato godendo delle detrazioni del 36 o del 55%, se cedere a lui le future rate di detrazione oppure tenersele per sé (prima, invece si era costretti a vendere, insieme all’abitazione, anche il beneficio delle future detrazioni fiscali). E’ probabile che la seconda soluzione (che il venditore continui a godere delle detrazioni) sarà la preferita dagli italiani, perché è difficile far capire a un compratore che il prezzo di vendita va incrementato perché, in futuro, lui potrà avere degli sconti fiscali. Attenzione, la stessa regola non si applica in caso di immobile donato (per esempio, ai figli).
Condominio. Qualche complicazione in meno grava anche sui condomini e i loro amministratori: non è infatti più necessario applicare la ritenuta fiscale del 10% sulle fatture delle ditte o quella del 20% sugli onorari dei professionisti (direttori dei lavori e progettisti), entrambe sono sostituite da una ritenuta del 4% applicata direttamente dalla banca sull’apposito bonifico che resta necessario fare per godere del 36% o del 55%. Se però i lavori non sono agevolati dalle detrazioni, le ritenute sulle fatture condominiali vanno comunque applicate.
Iva. Passiamo ora alle note dolenti. L’incremento dell’Iva, dal 20% al 21% (a partire dal 17 settembre), inevitabilmente ha portato o porterà a un aumento dei prezzi di quasi tutti i beni, ivi compresi i materiali edili.
Quando non cambia nulla. Tuttavia nel campo delle ristrutturazioni l’effetto si sentirà solo in certi casi. Ricordiamo infatti che i lavori edili di recupero più importanti, catalogati nelle categorie urbanistiche del “risanamento e restauro” o della “ristrutturazione edilizia” godono dell’Iva al 10% sulle fatture, su qualsiasi tipo di immobile siano eseguiti (anche uffici e negozi, non solo residenze). Viceversa i lavori edilizi meno importanti (categorie di manutenzione ordinaria e straordinaria) godono della stessa agevolazione (Iva al 10%) solo se riguardano abitazioni e loro pertinenze (box, garage, cantine, soffitte, per esempio). Quindi, se si applica l’Iva al 10%, l’aumento dell’Iva ordinaria al 21% non conta.
Attenzione: per avere l’Iva al 10% non è affatto necessario richiedere, contemporaneamente, la detrazione del 36 o del 55%. Lo sottolineiamo perché, per ignoranza, alcune ditte e imprese edili sono erroneamente convinte del contrario (si informino!). Inoltre certi altri lavori hanno e continueranno ad avere l’Iva al 4%: innanzitutto la rimozione delle barriere architettoniche (installazione di un ascensore adatto ai disabili, sostituzione di gradini con rampe, per esempio), poi l’ampliamento di un’abitazione che sia “prima casa” del contribuente.
Quando salgono i costi. Purtroppo, però, vi sono anche casi in cui si ricadrà nell’obbligo di pagare l’Iva al 21 anziché al 20%. Innanzitutto sulle fatture dei professionisti coinvolti nelle opere edili. Per esempio il progettista, il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza, a cui va aggiunto qualsiasi altro tecnico che svolga un’opera a favore del committente: l’amministratore condominiale che ha ottenuto un onorario extra per curare la manutenzione straordinaria, chi redige una certificazione energetica, che in certi casi è richiesta dalla legge, chi offre comunque consulenze specializzate ed è “esterno” all’impresa che esegue le opere (un perito acustico o un termotecnico, per esempio).
La nuova Iva al 21% grava poi sugli acquisti di materiali, anche edili , necessari per le opere, se fatti direttamente dal committente e non dall’impresa o dall’artigiano che li posa in opera: per esempio infissi, rubinetti, vernici, pavimenti e quant’altro. Opera anche in caso di arredi murari che non si distinguono, quanto a trattamento, da quelli in legno o metallo. Infine c’è l’eccezione rappresentata dai cosiddetti “beni significativi”. Una norma di legge elenca infatti alcuni materiali considerati come “significativi” ascensori, infissi, caldaie, videocitofoni, condizionatori e climatizzatori, sanitari e rubinetterie, impianti di sicurezza. Di regola sul loro acquisto, se messi in opera dall’impresa, si versa il 10% di Iva. Se però il loro costo supera la metà della fattura complessiva (materiali + mano d’opera), sulla parte eccedente la metà di applica l’Iva al 21% (prima solo al 20%).
Glossario
Beni significativi. Elenco di beni per il cui acquisto si è costretti ad applicare l’Iva in misura ordinaria (al 21%) per la parte del loro costo che supera la metà di una fattura. Si tratta di: ascensori e montacarichi, infissi, caldaie, videocitofoni, condizionatori e climatizzatori, sanitari e rubinetterie, impianti di sicurezza. Bonifico per la detrazione. Per poter godere delle detrazioni fiscali del 36 o del 55% occorre pagare artigiani, imprese edili e professionisti con un apposito bonifico bancario o postale, altrimenti si perde il diritto al beneficio. La data del bonifico è quella che conta per stabilire in quale anno si sono eseguite le opere, per poterne detrarre parte dei costi a partire dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno successivo, normalmente in 10 rate annuali (che, solo per il 36% e non per il 55%, possono divenire 5 rate per i contribuenti da 75 a 79 anni di età o 3 per quelli da 80 anni in su). Dati identificativi catastali. Si tratta dei dati, contenuti nel certificato catastale e riportati sul rogito di acquisto, che permettono di identificare l’immobile sulle mappe catastali. Sono la Sezione (spesso non esistente), il Foglio (c’è sempre) , il Numero (detto anche particella o mappale), il subalterno (previsto solo se l’unità immobiliare è parte di un edificio (un appartamento in condominio) o è una pertinenza. Dove vige il Catasto tavolare (Trentino Alto Adige, province di Trieste e Gorizia, porzioni di quelle di Udine e Belluno,) esistono anche codici di estensione particella e tipo di particella.
Fonte: Confappi)
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