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ACCONTO TASI AD OTTOBRE.. MA SOLO PER ALCUNI COMUNI!
L'acconto TASI è da versare entro il 16 ottobre 2014 solo se il Comune ha deliberato entro il 10 settembre 2014. Infatti visti i ritardi di alcuni Comuni nel deliberare aliquote, detrazioni per l’abitazione principale e regolamenti, vi è stata la proroga ufficiale del pagamento della prima rata di acconto della TASI, originariamente dovuta per legge entro il 16 giugno di ogni anno, al 16 ottobre 2014. Quindi coloro che hanno immobili siti in Comuni che non hanno deliberato entro il 23 maggio le relative aliquote TASI 2014 comunali, possono versare, e sono obbligati a versare, l’acconto entro la scadenza del 16 ottobre 2014. Questa scadenza dell’acconto TASI al 16 ottobre 2014 riguarda però solo i contribuenti che hanno immobili in Comuni che hanno deliberato le aliquote, le detrazioni per l’abitazione principale e i regolamenti della TASI comunale entro il 10 settembre 2014.
Sono tenuti a versare la tassa sui servizi indivisibili (TASI) tutti i contribuenti proprietari degli immobili, ma anche gli inquilini. Le scadenze per i versamenti degli acconti, saldi e versamenti in unica soluzione della TASI sono le seguenti:
- Se il Comune ha deliberato sulla TASI entro il 23 maggio 2014, l’acconto TASI andava versato entro il 16 giugno 2014 (o in altra data stabilita dal Comune), il saldo TASI va versato entro il 16 dicembre 2014. Il contribuente poteva versare la TASI in unica soluzione entro il 16 giugno 2014;
- Se il Comune ha deliberato sulla TASI entro il 10 settembre 2014 (quindi dopo il 23 maggio 2014), l’acconto TASI va versato entro il 16 ottobre 2014, mentre il saldo TASI va versato sempre entro il 16 dicembre 2014;
- Se il Comune non ha deliberato sulla TASI, sempre entro il 10 settembre 2014, il versamento della TASI va effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 e con l’aliquota base pari all’1 per mille.
A quanto può ammontare l’aliquota. Per legge la forbice di variazione entro la quale possono deliberare i Comuni, sull’abitazione principale e le relative pertinenze, va dall’1 per mille fino al 2,5 per mille (ed anche il 3,3 per mille in alcuni casi). Questa aliquota percentuale va applicata sulla base imponibile determinata secondo le regole precedentemente descritte.
L’aliquota può arrivare fino al 3,3 per mille considerando l’addizionale dello 0,8 per mille previsto dalla legge n. 68 del 2014. Tale addizionale è introdotto dalla Legge di Stabilità 2014, ma può essere introdotto dal Comune solo se si concedono ai cittadini le detrazioni sulla TASI per l’abitazione principale e le relative pertinenze.
Cosa succede se il comune non ha deliberato l’aliquota entro il 10 settembre 2014. In questo caso, il versamento del tributo va effettuato entro la scadenza del 16 dicembre 2014 in unica soluzione e applicando l’aliquota base della TASI pari all’1 per mille. L’aliquota può essere inferiore se la somma tra le due aliquote della Tasi e dell’Imu che sono previste per ciascun immobile supera il 10,6 mille, ossia il livello massimo fissato per l’Imu sugli immobili diversi dalla prima casa.
I Comuni possono variare le delibere. In questo caso varia anche la TASI dovuta a saldo. Va ricordato che se la delibera comunale ha subito modifiche, il versamento del saldo entro dicembre ne dovrà tenere conto, quindi attenzione a controllare nuovamente le delibere comunali sul sito del Ministero delle Finanze, anche per coloro che hanno immobili nei Comuni che hanno già deliberato prima del 10 settembre 2014.
Riguardo alla pubblicazione comunale relativa alla TASI, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito in una circolare che le delibere devono essere inserite nel portale sono solo quelle relative alla determinazione delle aliquote e di approvazione dei regolamenti del nuovo tributo, mentre non saranno accettati e quindi non saranno pubblicati atti comunali diversi. Per il contribuente fa fede quindi la pubblicazione sul sito del ministero delle Finanze nell’apposita sezione di cui sopra.
Fonte: Fanpage
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