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RIPARTIZIONE SPESE DI SOFFITTI VOLTE E SOLAI. ART 1125 CC

Riportiamo l'articolo sottostante di Giorgia, come sempre preciso ed in questo caso con riferimenti sulla storia della legge in oggetto. 

L’art.1125 cc disciplina la ripartizione delle spese di manutenzione e di ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai all'interno del condominio. Nonostante sia una legge derogabile, raramente i regolamenti di condominio si affidano a modalità diverse rispetto a quella stabilita dall’art. 1125, la quale afferma che:

“Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.”

 

Seguendo l’art 1125 del Codice Civile quindi tutte le spese che riguardano i soffitti, le volte e i solai devono essere equamente divisi tra i proprietari dei due appartamenti in cui, il proprietario del piano superiore si occuperà del pavimento; il proprietario dell’appartamento inferiore si occuperà dell’intonaco, della tinta e la decorazione del soffitto, per quanto riguarda invece le spese riguardanti il solaio, il soffitto e la volta, la spesa dovrà essere divisa in egual misura.  

Infatti se analizziamo la struttura dei solai hanno la funzione di dividere i due appartamenti orizzontalmente al fine di fornire da una parte sostegno e dall’altra copertura, per questo motivo i solai sono di proprietà comune dei due condomini mentre il pavimento appartiene esclusivamente al condomino del piano superiore e il soffitto al condomino del piano inferiore.

 

L' articolo 1125 cc fu introdotto in sostituzione dell’articolo 562 comma 3 del 1865, il quale stabiliva che: “il proprietario di ciascun piano o porzione di esso fa e mantiene il pavimento su cui cammina, le volte, i solai e i soffitti che coprono i luoghi di sua proprietà”. In questo modo i lavori di ristrutturazione, manutenzione e ricostruzione venivano divisi in due parti: il pavimento a carico dell’inquilino del piano superiore e l’intero solaio e il soffitto erano a carico del condomino dell’appartamento inferiore che ingiustamente doveva accollarsi la spesa in maggiore misura.

 

Solo in seguito ci si è accorti dell’ingiusta divisione della spesa e nel 1942 venne appunto introdotto l’articolo 1125 del Cod. Civile. Tuttavia è bene sottolineare la derogabilità dell’art.1125 come tutte le altre disposizioni riguardanti la ripartizione delle spese.  Nel caso in cui infatti tutti i condomini fossero d’accordo su un altra soluzione nella ripartizione delle spese non necessariamente dovranno attenersi a quanto disposto dall'articolo.

 

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