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UN CONDÒMINO NON PARTECIPA ALLA LITE CONDOMINIALE…È POSSIBILE?

Art 1136 comma 4: l'assemblea condominiale  può deliberare con la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore millesimale dell’edificio per  promuovere una lite  o resistere in giudizio nei confronti di una causa  contro il condominio. 
Per non  essere coinvolto nell'esito della lite e delle spese derivanti, il condòmino sfavorevole può manifestare la volontà di starne fuori  non partecipando alle spese  della causa persa.
Per questo occorre  manifestarne la volontà con notifica all'amministratore entro 30 giorni dalla notizia della delibera e cioè dalla data dell’assemblea  se si era presenti anche tramite delegato oppure dalla ricezione del verbale in caso di assenza dall’assemblea.
La notifica può essere inviata tramite ufficiale giudiziario o con una raccomandata AR.
Nel caso che la causa sia  persa, il dissenziente non potrà  esimersi dal pagare la sua quota al creditore che agisca esecutivamente sulla base di una decisione sfavorevole al condominio ma  avrà però diritto di rivalsa verso gli altri condòmini (favorevoli alla lite) per quanto lui abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Quando  invece l'esito della lite è stato favorevole al condominio,  il dissenziente che ne ha tratto vantaggio dovrà concorrere alle spese di giudizio che il condominio non riuscirà a recuperare dalla parte soccombente.

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