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SCOMPARSA DEL CONDOMINO
Le quote condominiali non pagate dal defunto prima della sua morte, così come tutti gli altri suoi debiti, si trasmettono agli eredi.
Però solo chi accetta l’eredità, anche se con beneficio di inventario, è tenuto al pagamento di tali spese.
Fino all’accettazione formale dell’eredità, il condominio non può esigere il pagamento nei confronti dei parenti del defunto, anche se conviventi con lui.
Per quanto riguarda le spese condominiali (sia ordinarie che straordinarie) maturate prima del decesso, ogni erede è responsabile per una parte proporzionale alla sua quota di eredità.
Ad esempio, un erede che ha ricevuto il 50% dell’eredità è tenuto a pagare solo la metà delle somme dovute e non può essere considerato responsabile per l’inadempimento degli altri coeredi.
Invece per le quote che scadono dopo la morte, la responsabilità ricade esclusivamente sugli eredi dell’immobile.
Se l’immobile è ereditato in comunione tra più persone, ogni comproprietario è responsabile per l’intero debito (questo è il principio della «responsabilità solidale»).
Ciò significa che l’amministratore può richiedere il pagamento completo del debito anche nei confronti di un solo erede.
Presidente Assoproprietari
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