ARTICOLI
CONSULENZE
- Fiscali
- Legali
- Notarili
- Immobiliari
- Tecniche
- Condominiali
- Mutui
- Tipologie di Contratti
SERVIZI
- Contratti di locazione
- Gestione completa dei contratti
- Fiscali
- Tecniche
L'ASSEMBLEA CONDOMINIALE
L’assemblea è l’organo principale del condominio, è il suo organo deliberante può essere regolarmente costituita solo in seguito all’approvazione e formazione delle tabelle millesimali. I compiti e le attività dell’assemblea sono ( ex art. 1135 c.c.):
- la nomina, la conferma, la sostituzione o la revoca dell’amministratore; - approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera opere di manutenzione straordinaria nonché in ordine agli atti di acquisto, alienazione o costituzione di diritti reali sulle parti comuni dell’edificio;
- delibera di promuovere liti o resistere a domande intraprese contro il condominio;
- modifica il regolamento di condominio; - decide l'uso o al godimento delle parti comuni;
- qualsiasi decisione relativa all’ordinaria amministrazione;
L'assemblea può essere convocata in via ordinaria o in via straordinaria, ordinaria almeno una volta l’anno per discutere e deliberare sulle materie indicate dall’1135 c.c., questa può essere convocata dall’amministratore o da un condomino, l’assemblea straordinaria può essere convocata dietro richiesta dell’amministratore o di almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio. L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno 5 giorni prima della data fissata. La mancata comunicazione, a uno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsti dall'art. 1137, comma 3, c.c., decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione, è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. Annullabile, ex art. 1137 c.c., è la delibera il cui verbale contiene delle omissioni, anche relative alla mancata indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e di quelli contrari e delle loro quote di partecipazione al condominio. Il condomino non invitato può sempre impugnare la delibera assembleare.
L’assemblea non può deliberare se non sono stati invitati tutti i condomini ed è regolarmente costituita solo con l’intervento di un numero tale di condomini che rappresentino i 2/3 del valore dell’edificio e i 2/3 dei partecipanti al condominio. L’assemblea quindi delibera regolarmente e validamente in prima convocazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, mentre in seconda convocazione con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 dei partecipanti al condominio e 1/3 del valore dell’intero edificio. Le deliberazione che hanno ad oggetto le innovazioni devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell’edificio. Importante è l’ordine del giorno nel quale devono essere inseriti gli argomenti che saranno oggetto dell’assemblea. Affinchè la delibera di un'assemblea condominiale sia valida è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, gli argomenti da trattare Il compito dell’assemblea è anche quello di nominare un presidente e un segretario i quali hanno il compito e la funzione di dirigere e gestire la riunione assembleare al fine di garantirne la validità e regolarità. Per le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino può fare ricorso all’autorità giudiziaria, entro 30 giorni che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
ARTICOLI
CONSULENZE
- Fiscali
- Legali
- Notarili
- Immobiliari
- Tecniche
- Condominiali
- Mutui
- Tipologie ci Contratti
SERVIZI
- Contratti di locazione
- Gestione completa dei contratti
- Fiscali
- Tecniche