ARTICOLI
CONSULENZE
- Fiscali
- Legali
- Notarili
- Immobiliari
- Tecniche
- Condominiali
- Mutui
- Tipologie di Contratti
SERVIZI
- Contratti di locazione
- Gestione completa dei contratti
- Fiscali
- Tecniche
IMPIANTO FOGNARIO CONDOMINIALE: PRO QUOTA SPESE ANCHE SE NE HO UNO DI MIA PROPRIETÀ?
In tema di Condominio, il condòmino che ha un impianto fognario di sua esclusiva proprietà, deve comunque partecipare pro quota alle spese di conservazione dell’impianto fognario di proprietà condominiale. È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sentenza 7 maggio – 30 giugno 2015, n. 13415.
Nel caso di specie, su ricorso del Condominio, il Giudice di Pace ha ingiunto al condòmino il pagamento della quota-parte per i lavori di rifacimento dell’impianto fognario condominiale. Il condòmino ha spiegato opposizione al decreto ingiuntivo affermando che la quota richiesta dal Condominio non era dovuta perché la sua unità immobiliare era dotata di un proprio impianto fognario autonomo. Il Giudice di Pace ha tuttavia ritenuto infondata la tesi del condòmino. L’eccezione difensiva è stata disattesa anche dal Tribunale in sede di appello. Sicchè, il condòmino ha proposto ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte ha chiarito definitivamente che per la ripartizione delle spese di manutenzione di un bene comune, anche se non utilizzato, trova applicazione il criterio generale previsto dall’art. 1117, secondo cui “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 3) … gli impianti idrici e fognari …”. Ed infatti, richiamandosi ad altro suo precedente, la Corte ha affermato che i manufatti come le fognature e simili rientrano fra le parti comuni dell’edificio, ex art. 1117 n. 3 c.c., le cui spese per la conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà.
Pertanto, ai fini della ripartizione delle spese di manutenzione di un bene asseritamente comune ma non utilizzato, non trova applicazione il criterio stabilito dal terzo comma dell’art. 1123 c. c. che fa riferimento al concreto utilizzo del medesimo, ma si deve fare ricorso al criterio generale previsto dall’art..1117 c.c.
Avv. Salvatore Schiavone
ARTICOLI
CONSULENZE
- Fiscali
- Legali
- Notarili
- Immobiliari
- Tecniche
- Condominiali
- Mutui
- Tipologie ci Contratti
SERVIZI
- Contratti di locazione
- Gestione completa dei contratti
- Fiscali
- Tecniche