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DISTACCO DALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO.
La sentenza del Tribunale di Taranto n. 240 del 25 gennaio 2016 dice che: La facoltà del singolo condòmino di distaccarsi unilateralmente dall'impianto di riscaldamento centralizzato integra un suo diritto individuale, che può essere fatto valere nei confronti del Condominio a prescindere dall'esistenza di una delibera di autorizzazione o di diniego.
Il giudice si rifà alla coerente e costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale il diritto dal distacco dall'impianto termico comune non può essere condizionato da una avversa deliberazione dell'assemblea di condominio che, se adottata in termini pregiudizievoli per il singolo condòmino, è tamquam non esset, cioè nulla (Cass. civ. 3.4.2012 n. 5331). La sentenza sottolinea altresì che il distacco opera per il futuro, non è consentito quindi chiedere restituzioni o danni relativi ad anni precedenti, non potendo la rinunzia avere effetti retroattivi.
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