ARTICOLI
CONSULENZE
- Fiscali
- Legali
- Notarili
- Immobiliari
- Tecniche
- Condominiali
- Mutui
- Tipologie di Contratti
SERVIZI
- Contratti di locazione
- Gestione completa dei contratti
- Fiscali
- Tecniche
CONDOMINIO: ASSEMBLEA E AVVISO DI CONVOCAZIONE
E' di 5 giorni il periodo minimo in cui l'avviso di convocazione dell’assemblea deve pervenire al condominio prima della data fissata per la riunione in prima convocazione. Lo ha detto la seconda sezione civile della Corte di cassazione, con la recente sentenza n.
24041 del 30 ottobre 2020, con inoltre una serie di chiarimenti su alcuni importanti corollari che spesso vengono dibattuti tra condomini e amministratore.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 66 disp.att.c.c. l’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condòmini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione. Scopo dell’avviso è quello di informare i condòmini del luogo, del giorno e dell’ora in cui l’amministratore ha ritenuto di convocare una riunione assembleare per decidere sulle questioni poste all’ordine del giorno.
I condòmini hanno il diritto di partecipare in maniera consapevole e informata all’assemblea per questo debbono essere informati con un minimo preavviso . Si tratta quindi di una disposizione introdotta dal legislatore per garantire ai condòmini la possibilità di organizzarsi adeguatamente in ordine alla data e sulla preparazione sui singoli argomenti posti all’ordine del giorno, anche chiedendo per tempo all’amministratore copia della documentazione necessaria.
Noi pensiamo che comunque sia utile che l'amministratore invii la convocazione almeno una decina di giorni prima della data fissata,
Tonino Veronesi
Presidente Assoproprietari
ARTICOLI
CONSULENZE
- Fiscali
- Legali
- Notarili
- Immobiliari
- Tecniche
- Condominiali
- Mutui
- Tipologie ci Contratti
SERVIZI
- Contratti di locazione
- Gestione completa dei contratti
- Fiscali
- Tecniche