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CONDOMINIO: ASCENSORE PER DISABILI PIÙ IMPORTANTE DI DECORO ARCHITETTONICO
Non è impugnabile l'installazione dell'ascensore anche se comporta un'innovazione e il voto in assemblea non è stato unanime I condomini devono venire incontro alle esigenze di socializzazione delle persone disabili e invalide, anche se non risiedono o non sono proprietari di appartamenti nell'immobile costituito in condominio. A tutti deve essere facilitato l'accesso senza barriere architettoniche: dunque occorre non essere rigidi nell'osservanza dei regolamenti condominiali quando il loro rispetto finisce per diventare “irragionevole”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sezione II) con la sentenza n. 18334/2012 che ha accolto il ricorso di un condominio di appartamenti - all'interno di un villino liberty di La Spezia - contro l'ordine di smontare l'ascensore che avevano installato per consentire una più agevole mobilità a due anziani che abitavano all'ultimo piano. Per far spazio all'ascensore era stata ristretta la rampa di scale e l'inquilino del primo piano si era rivolto alla magistratura sostenendo che l'architettura del villino era stata alterata e che, adesso, nelle scale non sarebbe potuta passare una barella di soccorso. Per i giudici della Suprema Corte non ci sono norme che possono vietare l'installazione di mezzi che facilitano la vita dei disabili e, quindi, l'ordine di smontare l'ascensore deve essere sospeso. L'unica valutazione che dovrà rifare la Corte d'Appello di Genova è solo quella per esaminare se ci sono ancora le condizioni per il passaggio di un'eventuale barella di soccorso. Solidarietà condominiale I giudici della Cassazione osservano che è “ormai superata la concezione di una radicale irrecuperabilità dei disabili” e la “socializzazione deve essere considerata un elemento essenziale per la loro salute, tale da assumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle stesse pratiche di cura e riabilitazione”. Rispetto dei diritti umani Secondo gli ermellini il “semplice disagio” che una miglioria provoca a un condomino non può bloccare l'applicazione delle norme, ratificate dall'Italia nel 2009, che obbligano “gli Stati a rimuovere la condizione di minorità, che non nasce solo dalla condizione fisica del disabile, ma anche dall'esistenza delle barriere che ne impediscano la piena partecipazione alla vita sociale, e che pone attenzione specifica alla questione dell'accessibilità”. Per la Suprema Corte non è legittimo opporsi all'installazione dell'ascensore per i disabili, anche se questo intervento configura un'innovazione e anche se non è stato unanime il voto in assemblea condominiale. Inoltre, è irrilevante la circostanza che l'assemblea non abbia espressamente deliberato sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
Fonte: Ansa
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