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CODOMINIO A PROVA DI PRIVACY
Ecco le regole dettate dal Garante della Privacy per una corretta gestione dei dati personali da parte dell’assemblea e dell’amministratore condominiale
- il condominio, in quanto titolare del trattamento, può trattare solo informazioni personali pertinenti e necessarie per la gestione e l’amministrazione delle parti comuni. Le informazioni possono riguardare sia tutto il condominio (dati relativi a consumi collettivi), sia i singoli partecipanti (dati anagrafici, indirizzi, quote millesimali). I numeri di telefono possono essere trattati solo con il consenso degli interessati, a meno che compaiano già in elenchi telefonici pubblici
- per verificare l’esattezza degli importi dovuti, ciascun condòmino può essere informato, in sede di rendiconto annuale o su richiesta, delle somme dovute dagli altri e di eventuali inadempimenti
- e’ invece vietata la diffusione di dati personali mediante l’affissione di avvisi di mora o di sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali aperti al pubblico, in cui è consentita solo l’affissione di avvisi generali (quali convocazioni di assemblea o comunicazioni urgenti)
- i dati sanitari possono essere trattati solo se indispensabili ai fini dell’amministrazione del condominio (come in caso di danni a
- persone anche diverse dai condomini, o per particolari deliberazioni, come nel caso dell’abbattimento delle cosiddette "barriere architettoniche")
- la comunicazione di dati personali è consentita con il consenso o se ricorrono altri presupposti di legge. La partecipazione all’assemblea condominiale di estranei è consentita con l’assenso dei partecipanti e in casi previsti dalla legge, ad esempio può trattarsi di tecnici o consulenti chiamati ad intervenire su problemi all’ordine del giorno. E’ possibile videoregistrare l’assemblea solo con il consenso informato dei partecipanti
- per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali l’amministratore deve adottare idonee misure di sicurezza previste dal Codice della privacy
- l’amministratore può esercitare il diritto di accesso ai dati riferiti al condominio nel suo complesso (ad esempio alle informazione relative al consumo globale di energia ed acqua); il singolo condomino può sempre accedere ai dati che lo riguardano, rivolgendosi all’amministratore
Queste regole sono contenute nel documento relativo all'Amministrazione dei condomini pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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