ARTICOLI
CONSULENZE
- Fiscali
- Legali
- Notarili
- Immobiliari
- Tecniche
- Condominiali
- Mutui
- Tipologie di Contratti
SERVIZI
- Contratti di locazione
- Gestione completa dei contratti
- Fiscali
- Tecniche
ANAGRAFICA CONDOMINIALE
Analizziamo ancora una volta una novità introdotta dalla legge 220/2012, ovverosia il Registro di Anagrafica condominiale. L’ art. 1130 c.c comma 6 testé recita “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalita’ dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unita’ immobiliare, nonche’ ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili“. L’ art 1130 c.c. investe l’amministratore di un incarico paragonabile a quello dell’Ufficio Anagrafe di un comune, ossia curare i dati anagrafici e in questo caso anche catastali della piccola comunità del condominio. Ogni amministratore dovrà approntare delle apposite schede anagrafiche che dovranno essere consegnate ai singoli condomini, che dovranno obbligatoriamente rilasciare i dati richiesti. Parlo di obbligo non a caso. Difatti l’amministratore può in caso di inerzia del condomino procedere a recuperare i dati necessari presso gli opportuni enti ( Comune, Conservatoria dei Registri Immobiliari, Catasto etc), addebitando i costi al condomino inadempiente. Molti non ne hanno parlato ma all’interno dell’articolo 1130. c.c. si legge anche che vanno rilasciati i dati relativi alla sicurezza dell’unità immobiliare. Potremmo parlare per ora riguardo quali siano i dati relativi alla sicurezza di un immobile, ma senza fallo potremmo ritenere che si faccia riferimento alle certificazione ex D.M. 37/08 (ex 46/90) nonchè al certificato di agibilità ex d.p.r. 380/2001. Ci viene da chiedere, in assenza di regolamenti attuativi, cosa dovrebbe fare un amministratore qualora i dati sulla sicurezza non siano consegnati. Dovrebbe coattivamente entrare nelle case dei condomini, fare eseguire le certificazioni e se necessario ordinare i lavori ad hoc previsti da legge? Probabilmente molte, tantissime unità immobiliari finirebbero per essere fuori legge, e i costi per le amministrazioni condominiali finirebbero per essere così costose da fare dell’Amministratore di condominio il bersaglio prediletto di molti cittadini. In verità esiste la possibilità di fare realizzare un’Autocertificazione ex d.p.r. 445/2000 attraverso la quale l’Amministratore si farà rilasciare dal condomio non solo i dati fiscali ma anche quelli relativi alla sicurezza, con la responsabilità penale per le false dichiarazioni che fossero rilasciate a carico del dichiarante. In quest’ultimo caso si riuscirebbe ad assolvere ai compiti di legge senza andare ad ingolfare “il mondo condominio”.
Fonte:nationalcorner.it
ARTICOLI
CONSULENZE
- Fiscali
- Legali
- Notarili
- Immobiliari
- Tecniche
- Condominiali
- Mutui
- Tipologie ci Contratti
SERVIZI
- Contratti di locazione
- Gestione completa dei contratti
- Fiscali
- Tecniche