ARTICOLI

CONSULENZE

  • Fiscali
  • Legali
  • Notarili
  • Immobiliari
  • Tecniche
  • Condominiali
  • Mutui
  • Tipologie di Contratti

SERVIZI

  • Contratti di locazione
  • Gestione completa dei contratti
  • Fiscali
  • Tecniche

5 DOMANDE SUL CONDOMINIO

Ecco cinque frequenti domande in materia di condominio:

  • Quanti giorni prima deve essere comunicato ai condomini l’avviso di convocazione dell’assemblea? Ai sensi dell’art. 66, “l’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza”.
  • Chi è tenuto alla manutenzione e alla ricostruzione delle scale nel condominio? Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono.
  • Cosa significa “prima convocazione” e “seconda convocazione” ? Per la validità di un'assemblea in prima convocazione occorre che siano presenti di persona o attraverso delega i due terzi (2/3) dei condomini che rappresentino due terzi (2/3) del valore in millesimi dell'edificio. Se in prima convocazione questo quorum non è raggiunto, l'amministratore dovrà redigere un verbale di assemblea deserta. In seconda convocazione basterà la presenza di un terzo (1/3) dei condomini che rappresentino almeno un terzo (1/3) del valore in millesimi dell'edificio. Se nell'avviso di prima convocazione sono già contenute ora e giorno della seconda, l'amministratore non ha altri compiti.
  • Quale maggioranza è necessaria per la nomina o la revoca dell'Amministratore? Ai sensi dell'articolo 1136 del Codice Civile, "le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'Amministratore [...] devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma" del medesimo articolo ovvero "con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio"
  • Quale maggioranza è necessaria per poter installare un ascensore? L'art. 24 della L. 104/92, prevede che la delibera per l'installazione di un ascensore possa essere approvata con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, oppure anche con un numero di voti che rappresenta il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio, se l'assemblea è in seconda convocazione. Comunque l'ascensore dovrà rispettare le dimensioni previste dal D.P.R. n. 236/89.

torna all'elenco degli articoli

ARTICOLI

CONSULENZE

  • Fiscali
  • Legali
  • Notarili
  • Immobiliari
  • Tecniche
  • Condominiali
  • Mutui
  • Tipologie ci Contratti

SERVIZI

  • Contratti di locazione
  • Gestione completa dei contratti
  • Fiscali
  • Tecniche