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VENDITA DEI BENI PIGNORATI O IPOTECATI

La procedura per la vendita dei beni pignorati è stata recentemente modificata.

La modifica interviene sull’art. 52, aggiungendo il comma 2-bis, che, consente al contribuente sottoposto a esecuzione forzata di mettere direttamente in vendita i beni pignorati o ipotecati, versando al concessionario l’intero ricavato. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito tributario è rimborsata al contribuente/debitore entro dieci giorni lavorativi successivi all’incasso. Per la vendita dei beni, vi è l’obbligo di ricevere il consenso dell’agente della riscossione, tuttavia è da evidenziare che tale obbligo, potrebbe “appesantire” gli adempimenti operativi.

La nuova disposizione, salutata con favore da parte dei contribuenti, è entrata in vigore il 28 dicembre 2011. Ne consegue che la vendita dei beni, da parte del contribuente, può avvenire anche su quelli pignorati o ipotecati in precedenza rispetto alla data dell’entrata in vigore, purché ancora non sia iniziata la procedura da parte del concessionario.

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