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USUCAPIONE…DI COSA SI TRATTA!

Dice il codice civile (articolo 1158)  che si intende per usucapione la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, che si acquistano in virtù del possesso continuato per vent’anni .Si diventa quindi proprietario di un immobile anche senza bisogno del consenso di chi in base ai pubblici registri, ne è intestatario.
Si trasferisce la proprietà senza avere sottoscritto di un contratto di compravendita.

Per usucapire un bene occorre  acquisirlo :

  • senza interruzione temporale (significa che chi vuole usucapire il bene deve aver utilizzato in modo continuativo e senza nessuna sospensione quel bene per tutto il periodo previsto dalla legge),
  • in modo non violento, in modo non violento significa  che il soggetto che vuole usucapire il bene deve essere entrato in suo possesso senza violenza di alcun tipo .
  • non  clandestino ,non clandestino, vuol dire che il soggetto che vuole usucapire il bene deve aver utilizzato il bene stesso in maniera del tutto evidente e pubblica , cosicchè che tutti ne potevano venire  a conoscenza.

In caso invece  ci sia buona fede nell’usucapire il bene si avrà l’usucapione abbreviata  di 10 anni.
I nostri consulenti legali sono a disposizione per ogni informazione più dettagliata che fosse necessaria.

Tonino Veronesi
Presidente Assoproprietari Bologna

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